Concetto di autonomia in ipotesi di cessione di ramo d’azienda
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 6 luglio 2023, n. 19173, ha stabilito che in tema di elementi identificativi o meno delle ipotesi di cessione del ramo di azienda costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda prevista dall’art. 2112 cod. civ., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’articolo 2112 cod. civ. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività.