Anticipazione ordinaria del TFS/TFR: le istruzioni Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 7 settembre 2023, n. 79, fornisce le indicazioni utili ai fini della prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ivi compresi i dipendenti del medesimo istituto laddove iscritti a tale gestione.
L’anticipazione ordinaria in trattazione può essere richiesta dai soggetti aventi diritto ed a rapporto concluso, relativamente ad importi maturati e non ancora esigibili, laddove ricorrano in capo dei citati richiedenti una delle seguenti condizioni:
- titolari di pensione diretta che abbiano confermato ed ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
- soggetti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria (sia in forza di legge che volontariamente);
- personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria.
Viceversa non possono beneficiare dell’anticipo coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- personale attualmente in servizio sebbene iscritto alla Gestione unitaria, laddove l’anticipo di TFS/TFR sia riferito alla medesima attività lavorativa;
- titolari di pensione non iscritti alla Gestione unitaria per il periodo successivo al pensionamento, anche a fronte di periodi di iscrizione pregressi;
- soggetti non iscritti alla Gestione unitaria, ivi compreso il personale militare ausiliario (laddove non iscritto).
Il finanziamento è riconosciuto agli aventi diritto previa cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile.
In tal senso sono da considerarsi cedibili gli importi maturati (a seguito della cessazione del rapporto di lavoro) ed esigibili dopo almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
Prima della concreta anticipazione, l’Inps provvede a verificare l’assenza di pendenze nei propri confronti, o dell’Agenzia Entrate – riscossione.
La domanda per la richiesta di anticipo del TFS/TFR può essere trasmessa esclusivamente in via telematica mediante il portale Inps.
Con tale adempimento ha inizio l’intero iter che ha inizio con la verifica della correttezza delle domande trasmesse, anche in ordine alla sussistenza dei requisiti da parte dei richiedenti, passa per la predisposizione e l’invio da parte degli operatori Credito della bozza di cessione, che una volta pervenuta all’iscritto deve essere accolta nell’arco di tempo di 30 giorni da tale data.
Una volta completato l’iter e formalizzato l’anticipo si consolida l’erogazione delle somme spettanti, con determinazione degli interessi a tale data.