Immediatezza della contestazione disciplinare e certezza nel rapporto
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 23 giugno 2023, n. 18070, ha stabilito che il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l’esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo non solo da rendere difficile la difesa del dipendente ma anche di perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto. Il comportamento del datore di lavoro, che in violazione dei principi di correttezza e buona fede ritardi oltremodo e senza un’apprezzabile giustificazione la contestazione disciplinare, determina un affidamento nel lavoratore e non si pone più una questione di violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, ma piuttosto di interpretazione secondo buona fede della volontà delle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro. L’obbligazione dedotta in contratto ha lo scopo di soddisfare l’interesse del creditore della prestazione e l’inerzia del datore di lavoro di fronte alla condotta astrattamente inadempiente del lavoratore può essere considerata quale dichiarazione implicita, per facta concludentia, dell’insussistenza in concreto di una lesione del suo interesse. Pertanto, poiché ciascun contraente resta vincolato agli effetti del significato socialmente attribuibile alle proprie dichiarazioni e ai propri comportamenti, la tardiva contestazione disciplinare non può che assumere il valore di un inammissibile “venire contra factum proprium“, la cui portata di principio generale è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità argomentando proprio sulla scorta della sua contrarietà ai principi di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.