Ammortizzatori per emergenza climatica: i chiarimenti dell’Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 3 agosto 2023, n. 73, fornisce i chiarimenti in merito al ricorso agli ammortizzatori sociali volti a fronteggiare eventi connessi ad emergenza climatica a favore di lavoratori subordinati operanti in particolari settori maggiormente esposti al rischio climatico.
La citata circolare fa seguito al D.L. 28 luglio 2023, n. 98 ed in particolare agli articoli 1 e 2 della citata norma.
Come anche chiarito dalla circolare n. 73/2023, l’articolo 1 del D.L. n. 98/2023 prevede anche nei confronti dei datori di lavoro rientranti nei settori edile, lapideo e delle escavazioni, che le sospensioni e riduzioni dell’orario di lavoro intervenute nell’arco temporale compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2023 correlate ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE) non concorrano ai fini del computo per il raggiungimento del limite di 52 settimane nel corso del biennio mobile (come già accade per i datori di lavoro di altri settori non ricompresi tra quelli appena indicati).
Non trovano, inoltre, applicazione le limitazioni inerenti all’anzianità di servizio dei lavoratori interessati dal ricorso ai citati ammortizzatori, come anche non deve essere applicata la contribuzione addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.
Infine, viene ribadito il maggior arco temporale concesso per l’invio delle domande, la cui trasmissione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello ove ha avuto inizio la sospensione/riduzione.
Possono beneficiare del particolare regime introdotto dal D.L. n. 48/2023 gli eventi che si collocano tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2023.
La circolare Inps n. 73/2023 riprende poi l’art. 2 del D.L. n. 98/2023 che contiene condizioni di miglior favore anche in ipotesi di ricorso alla Cassa Integrazione Speciale per Operai Agricoli (CISOA), prevedendo nello specifico la possibilità di ricorso (e quindi di trattamento di integrazione salariale) – ed in ipotesi di eventi connessi ad emergenza climatica – anche al ricorrere della mera riduzione dell’orario giornaliero (e non solo nei casi di sospensione per l’intera giornata).
Nel caso della CISOA, possono beneficiare del particolare regime introdotto dal D.L. n. 48/2023 gli eventi che si collocano tra il 29 luglio ed il 31 dicembre 2023.