AdE: pubblicata la circolare con i chiarimenti in materia di welfare
di Redazione Scarica in PDFL’Agenzia delle Entrate, con circolare 1° agosto 2023, n. 23/E, fornisce gli attesi chiarimenti in merito alla previsione contenuta nell’articolo 40 del D.L. 48, come convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Si tratta dell’estensione per il periodo di imposta 2023 della soglia di esenzione dei fringe benefit (ivi compresi i rimborsi per le spese sostenute per utenze domestiche di acqua, luce e gas) riconosciuti ai lavoratori dipendenti sino a 3.000,00 € a favore di coloro che hanno figli fiscalmente a carico.
La circolare chiarisce anzitutto che la condizione inerente al carico familiare debba essere rispettata alla data del 31 dicembre 2023, per cui in ipotesi di pregressa spettanza e fuoriuscita entro la fine del 2023, eventuali somme in precedenza trattate come esenti, debbano essere nuovamente oggetto di conguaglio in considerazione dell’assoggettamento alla soglia generale di 258,33 €.
Viene poi precisato che la spettanza della maggiore soglia di esenzione è a favore di entrambi i genitori, e che il concetto di carico si ritiene rispettato in via generale quando il figlio (ovvero i figli) rispettino i criteri dell’articolo 12, comma 2, Tuir, indipendentemente dalla ripartizione.
Viene poi considerato rispettato il concetto di carico familiare sia in caso di attrazione nel sistema delle detrazioni (figli di età superiore a 21 anni), così come dell’Assegno Unico e Universale (figli di età inferiore a 21 anni).
Per quanto concerne l’informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie (laddove presenti), la circolare 23/E precisa come tale adempimento possa essere successivo al riconoscimento dei fringe benefit, ed in ogni caso espletato entro l’anno 2023.
Viene poi ribadito (sulla scorta di quanto già fatto dalla circolare Agenzia Entrate 35/E del 2022) come l’erogazione dei fringe benefit possa essere fatta anche con modalità ad personam.
Da ultimo la circolare 23/E opera un’importante ricognizione di raccordo in materia di buoni carburante, alla luce della normativa specifica di miglior favore per l’anno 2023 prevista dal D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, specificando come l’assoggettamento a contribuzione (ferma restando l’esenzione fiscale) per un importo sino a 200,00 €, deve considerarsi ulteriore rispetto alle soglie di 258,33 e 3.000,00 (che possono essere raggiunte anche attraverso l’erogazione di ulteriori buoni carburante, in questo caso esenti anche sotto il profilo contributivo).