CCNL Farmacie private: finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale
di Redazione Scarica in PDFA decorrere dal 1° luglio 2023, ed al fine di assicurare piena operatività all’Ente Bilaterale Nazionale previsto per le aziende rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL Farmacie private, viene prevista la relativa quota di finanziamento stabilita nella misura dello 0,10 % da calcolarsi su paga base e contingenza.
Tale importo è equamente diviso tra azienda e dipendenti (0,05 % a carico azienda, 0,05 % a carico dipendenti) e deve essere corrisposto per tutte le 14 mensilità previste dal contratto collettivo.
Le Parti sindacali stipulanti ribadiscono l’obbligatorietà di tale versamento e viene in questo senso specificato che il datore di lavoro che ometta tale forma di finanziamento all’Ente Bilaterale Nazionale è tenuto a corrispondere ai propri lavoratori un elemento distinto della retribuzione di importo maggiorato del 10 %, non assorbibile e per tutte le 14 mensilità previste.