Licenziamento per scarso rendimento connesso a reiterati eventi morbosi
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2023, n. 11174, ha stabilito che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2110, comma secondo, c.c., dovendo ritenersi che il mancato superamento del periodo di comporto escluda in sé la legittimità del recesso intimato proprio a cagione delle frequenti e ripetute assenze dovute a malattia ed in tale prospettiva non rileva in che modo l’alternarsi della malattia ai periodi di presenza sul lavoro abbia potuto incidere sull’efficienza dell’organizzazione datoriale e sui risultati da conseguire.