Inps: istruzioni per l’ammortizzatore unico emergenziale maltempo
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 8 giugno 2023, 53, fornisce le indicazioni inerenti al funzionamento dell’ammortizzatore unico previsto per fronteggiare l’emergenza maltempo.
La disamina della circolare parte dal dettato dell’art. 7 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, mediante il quale sono state introdotte importanti misure – in termini di interventi e sostengo – finalizzate a fronteggiare gli effetti dell’emergenza maltempo connessa agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Come precisato dal citato articolo, le misure sono rivolte a:
- lavoratori subordinati impossibilitati a svolgere la propria prestazione lavorativa in quanto occupati presso datori di lavoro ubicati (sia in termini di sede legale, quanto di sede operativa) in zone rientranti tra quelle destinatarie delle misure di sostegno e declinate dall’allegato 1 del D.L. n. 61/2023
- lavoratori subordinati impossibilitati a svolgere la propria prestazione lavorativa in quanto risiedenti in comuni rientranti tra quelle destinatarie delle misure di sostegno e declinate dall’allegato 1 del D.L. n. 61/2023.
Come anticipato, viene previsto un ammortizzatore unico dedicato a fronteggiare tale emergenza e quindi a offrire sostegno al reddito al ricorrere di una delle circostanze sopra elencate.
Tale ammortizzatore speciale emergenziale si affianca agli strumenti di sostegno al reddito di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in ogni caso nel rispetto del criterio di alternatività di fruizione rispetto ad un medesimo arco temporale.
La circolare Inps n. 53/2023 prevede una durata distinta a seconda che si ricada nella fattispecie 1, ovvero nella 2, così come descritte in precedenza.
In particolare:
- se l’impossibilità è da ricondurre all’impraticabilità dei locali aziendali l’ammortizzatore unico può essere fruito per un massimo di 90 giornate;
- se l’impossibilità è da ricondurre al luogo di abitazione del lavoratore l’ammortizzatore unico può essere fruito per un massimo di 15 giornate.
Estremamente interessante anche la previsione dei termini di invio, fissati entro la fine del mese successivo a quello nel quale si colloca l’inizio della sospensione.
Tale termine non ha carattere perentorio e decadenziale, ma l’Istituto invita in ogni caso ad effettuare gli adempimenti nel rispetto di tale previsione così da velocizzare la liquidazione dell’ammortizzatore.