17 Aprile 2023

Inps: riesame una tantum Decreto Aiuti e Part time verticali

di Redazione Scarica in PDF

L’Inps, con messaggio 13 aprile 2023, n. 1379, fornisce le indicazioni utili per il riesame delle domande di una tantum di cui all’art. 2 – bis del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) nelle ipotesi di reiezione delle stesse a seguito dei controlli e delle verifiche centralizzate.

Il messaggio si concentra, in particolare, sulla casistica delle richieste inoltrate (e successivamente rigettate) da parte di soggetti interessati da rapporti di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

In prima battuta, il messaggio Inps n. 1379/2023 ricorda come l’una tantum spetti ai lavoratori dipendenti di aziende private e titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel corso dell’anno 2021, che abbiano svolto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane, ed in ogni caso compresi entro le venti settimane.

Fatta questa premessa di natura normativa, il messaggio prosegue passando in rassegna le principali motivazioni di reiezione delle domande.

Il fattore comune è costituito dalla errata, ovvero inesatta, o ancora incompleta predisposizione della documentazione e delle denunce obbligatorie.

In taluni casi la criticità è insita nella inesatta indicazione della tipologia del tempo parziale nella denuncia UniEMens e/o nel Modello Unilav di assunzione.

In altre situazioni, a fronte di una corretta esposizione, delle codifiche, si registra l’assenza dei flussi UniEMens nelle mensilità e nei periodi non interessati da prestazioni lavorative.

Altre volte ancora dai controlli effettuati dall’Istituto è emersa una sostanziale attrazione nella sfera del part time di tipo misto, piuttosto che in quello verticale (con sospensione della prestazione ogni anno nel medesimo periodo).

Per tutte le fattispecie descritte, il messaggio Inps n. 1379/2023 invita a proporre ricorso avverso al provvedimento di reiezione (da presentarsi nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dello stesso messaggio, ovvero dalla comunicazione di diniego se successiva) producendo la documentazione necessaria a dare evidenza della concreta e genuina sussistenza di un rapporto a tempo parziale ciclico verticale.

Viene poi ricordato come debba sussistere il diritto all’una tantum in relazione alla complessiva situazione soggettiva del richiedente, anche in ordine all’assenza di eventuali ed ulteriori condizioni ostative.

Da ultimo in messaggio precisa che:

  • in ipotesi di pluralità di rapporti nel periodo oggetto di verifica, è necessario indagare il rispetto del requisito temporale dell’assenza di prestazione all’interno di un singolo rapporto
  • viene distinto il concetto di mese per gli iscritti al FPLD (il concetto di mese coincide con l’arco temporale di 4 settimane) rispetto a coloro che sono iscritti al Fondo lavoratori dello Spettacolo (laddove invece il concetto di mese coincide con l’arco temporale di 26 giorni)
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