Regime di responsabilità solidate in caso di appalto
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La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 gennaio 2023, n. 2517, ha stabilito che deve ritenersi che le norme secondo cui, nel luogo di lavoro dove sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti, si applichino anche al subcommittente e al subappaltatore, qualora collaborino insieme nell’ambito di un medesimo procedimento (produttivo in senso lato), finalizzato alla realizzazione di una stessa opera (edilizia o di genio civile), che si compia all’interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati.