16 Febbraio 2023

La nuova rottamazione quater

di Roberto Lucarini

Dopo le precedenti tre versioni è giunta adesso al via, peraltro preannunciata, la nuova rottamazione quater.

Vediamo in breve la caratteristiche di tale definizione agevolata dei carichi pendenti presso l’Agente per la riscossione.

Introdotta a mezzo della recente Legge di Bilancio 2023, tale agevolazione riguarda “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. Ciò che connota tale misura, è dunque la data di consegna del ruolo, da parte dell’Ente creditore, all’Agente per la riscossione.

La forma agevolata consiste nel fatto che il debitore, dietro invio di specifica dichiarazione, possa estinguere le proprie posizioni debitorie senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni, le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. Dovranno quindi essere versate soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Una specifica indicazione viene, invece, riservata a quei debiti scaturenti da sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, o da violazioni del codice della strada. In tale situazione, infatti, la sanzione resterà naturalmente in essere, in quanto essa stessa generatrice del debito, mentre non saranno dovuti gli interessi e l’aggio.

Da notare che potranno essere definiti in via agevolata anche quei carichi, affidati all’Agente dal 2000 al 2017, già oggetto di precedenti dichiarazioni di definizione agevolata.

La norma, esplicitamente, esclude invece dalla misura le seguenti ipotesi debitorie:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per attivare la definizione il contribuente dovrà inviare, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione con modalità esclusivamente telematica.

Riguardo il debito rottamabile vengono indicate due modalità di pagamento da scegliere:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Ricordo che in caso di pagamento rateale saranno dovuti gli interessi, a decorrere dall’1 agosto 2023, nella misura del 2%.

Una volta spedita la predetta dichiarazione, la stessa sarà elaborata dall’Agente, il quale entro il 30 giugno 2023 comunicherà, sul proprio sito web, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Di rilievo sono gli altri effetti che saranno prodotti dalla presentazione della dichiarazione di definizione agevolata:

a) Saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza, in attesa dell’effettiva definizione;

b) Saranno sospesi eventuali pagamenti derivanti da precedenti dilazioni che interessano i carichi rottamabili, ciò fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione. Alla data del 31 luglio 2023, verificati i versamenti anzidetti, le dilazioni saranno revocate;

c) L’Agente non potrà iscrivere nuovi fermi amministrativi od ipoteche, mentre resteranno operanti quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

d) L’Agente non potrà avviare nuove procedure esecutive;

e) L’Agente non potrà proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

f) Il debitore non sarà considerato inadempiente nei casi di compensazione volontaria di crediti d’imposta con debiti erariali ovvero nei procedimenti di pagamento da parte della pubblica amministrazione.

g) Al debitore sarà riconosciuto il rilascio del Durc regolare.

Nelle proprie Faq l’AE Riscossione, inoltre, fa presente che nel caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere ripreso il pagamento delle rate di un’eventuale precedente piano di rateizzazione.

Si tratta senz’altro di un’opportunità degna di attenzione, da parte di coloro che hanno dei carichi pendenti presso l’Agente, tenendo conto anche dell’aumento che col tempo di rileva in talune voci che possono, in questo contesto, essere eliminate.

 

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