L’indennità sostitutiva del preavviso non incide sul Tfr
di Evangelista BasileCon sentenza n. 1581 del 19 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’incidenza dell’indennità sostitutiva del preavviso sul Tfr. Il fatto posto all’attenzione della Corte nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dirigente bancario per soppressione del posto di quest’ultimo.
La Corte, nel confermare la legittimità del licenziamento del dirigente, ha accolto il ricorso incidentale della Banca che lamentava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del Ccnl di settore, il quale prevede esplicitamente che “la retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi dell’articolo 21 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al dirigente trasferito o in missione“. Non rientrando l’indennità in un emolumento avente carattere continuativo, a detta della banca, non avrebbe dovuto incidere sul Tfr, come invece stabilito dalla Corte territoriale.
Secondo la Corte ha ragione la banca: “L’indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del Tfr, poiché essa non è dipendente dal rapporto di lavoro essendo invece riferibile ad un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del detto rapporto (cfr. Cass. 29/11/2012 n. 21270 e 05/10/2009n. 21216). La natura obbligatoria del preavviso comporta la risoluzione immediata del rapporto, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso (cfr. Cass. 04/11/2010 n. 22443, 11/06/2008 n. 15495 e 21/05/2007 n. 11740). Ne consegue che il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del Tfr in quanto essendo mancato l’effettivo servizio, il lavoratore ha diritto esclusivamente alla indennità sostitutiva del preavviso ma non anche al suo calcolo per quel che qui interessa nel Tfr posto che, come detto, il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, e dunque qualora una delle parti receda con effetto immediato il rapporto si risolve e residua l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva (Cass. 05/10/2009 n. 21216 e n. 17248 del 2015)”.
Sebbene, quindi, nel caso di specie, l’esclusione fosse di fatto prevista dal Ccnl, la Corte ha approfittato comunque della vicenda per ribadire il proprio orientamento ormai consolidato in merito alla natura obbligatoria e non reale del preavviso, da cui inevitabilmente consegue la non incidenza sul Tfr.
Chissà che da dette pronunce non nasca un revirement di alcuni Fori in ordine al calcolo della mensilità, limitandosi, dunque, a riconoscere, oltre che alla retribuzione base, i semplici ratei delle mensilità supplementari e non già anche la quota Tfr.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: