4 Novembre 2015

Il nuovo collocamento mirato

di Elena Valcarenghi

 

Il D.Lgs. n.151/15, in vigore dal 24 settembre, contiene disposizioni che impattano sulle procedure e gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, oltre che sul rapporto di lavoro e le pari opportunità.

Tra le misure varate assumono rilievo quelle in materia di collocamento mirato, che saranno analizzate in questo contributo sotto la lente d’ingrandimento delle annunciate semplificazioni e razionalizzazioni.

 

Le intenzioni

Ben 13 dei 43 articoli della norma sono dedicati al collocamento dei soggetti disabili.

Il D.Lgs. n.151 si apre con l’impegno di definire, prima della fine del prossimo mese di marzo, linee guida in materia di collocamento mirato, sulla base di specifici principi che possono essere così riassunti:

  • promozione di una rete integrata di servizi per l’accompagnamento e il supporto dei disabili, mirata a favorirne l’inserimento lavorativo, nonché di accordi territoriali mirati a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili;

  • individuazione, in attesa che siano riviste le procedure per l’accertamento della disabilità, di modalità di valutazione della disabilità e definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo, nonché definizione di indirizzi per gli uffici competenti per la valutazione e la progettazione dell’inserimento lavorativo, nonché di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

  • analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro destinati ai disabili, anche rispetto agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;

  • istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, che predisponga progetti personalizzati e risolva i problemi connessi alle condizioni di lavoro dei disabili.

Secondo la relazione al decreto, la norma si pone in continuità con il “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità”, predisposto dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e adottato con D.P.R. 4 ottobre 2013.

L’intento della disposizione è chiaramente orientato alla realizzazione, mediante il coinvolgimento dei soggetti che di disabilità si occupano, di un sistema che consenta il miglior inserimento lavorativo possibile per i soggetti disabili, il che risponde alle esigenze di lavoratori e imprese. Al contempo, tale indirizzo implica l’ammettere che la L. n.68/99 non abbia completamente raggiunto i suoi scopi. Tale norma, infatti, avrebbe già dovuto segnare il passaggio dal collocamento “obbligatorio” a quello “mirato”, intendendo per tale l’inserimento del lavoratore più idoneo nel posto di lavoro più idoneo, ma forse qualcosa non ha funzionato a pieno se oggi si è inteso opportuno rafforzare le azioni volte al raggiungimento degli obbiettivi. Resta da considerare che nel frattempo sono trascorsi più di quindici anni dall’emanazione della L. n.68/99 e un restyling delle disposizioni non è inopportuno.

 

Le novità per le aziende

Gli articoli da 2 a 11 contengono modifiche alla L. n.68/99, il cui campo di applicazione è stato esteso, dall’art.2, ai soggetti la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (art.1, co.1, L. n.222/84). Secondo la relazione illustrativa del D.Lgs. n.151 questa disposizione introduce una semplificazione per i soggetti che percepiscano l’assegno ordinario di invalidità, che non dovranno richiedere l’accertamento per il riconoscimento dell’invalidità civile.

Nessuna variazione è intervenuta sul numero di lavoratori tutelati da assumere, che, pertanto, restano i seguenti:

  • 7% dei lavoratori occupati, per datori di lavoro con più di 50 dipendenti;

  • 2 lavoratori, per datori di lavoro da 36 a 50 dipendenti;

  • 1 lavoratore, per datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2017, però, per i datori di lavoro privati che occupino da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di avere alla proprie dipendenze un lavoratore tutelato si applicherà comunque e non più solo in caso di nuove assunzioni.

La novità riguarderà anche i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle che, senza scopo di lucro, operino nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, per i quali permane la possibilità di computare la quota di riserva con esclusivo riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

Si realizza in questo modo il superamento del regime di gradualità nell’attuazione dell’obbligo che era stato voluto con la L. n.68/99, considerando l’ampliamento delle categorie di datori di lavoro soggetti agli obblighi assuntivi.

Questa disposizione è tutelante per i lavoratori, visto che estenderà la platea dei datori di lavoro tenuti ad assumere disabili, ma non credo si possa ritenere una semplificazione per le aziende, per quanto paia condivisibile l’idea di superare un principio di gradualità a distanza di parecchi anni dall’entrata in vigore della L. n.68/99.

Rispetto ai criteri di computo della quota di riserva, è stata aggiunta la previsione secondo la quale i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio, siano computabili nella quota di riserva purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla I alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n.915/78, o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dagli organi competenti.

Ciò consentirà, tra l’altro, di evitare interruzioni dei rapporti di lavoro finalizzate alla riassunzione del personale interessato tramite il collocamento mirato solo ai fini del suo computo in quota di riserva ed è, dunque, una semplificazione effettiva.

Le modifiche apportate all’art.5, L. n.68/99, sono servite a chiarire dubbi emersi nel passato, sui quali si era espresso anche il Ministero del Lavoro, in merito all’applicazione delle disposizioni inerenti gli obblighi di assunzione per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupino addetti impegnati in lavorazioni con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, poco compatibili in genere con le disabilità. Ora è chiaro che si tratti di un’ipotesi di esonero, ma automatico. Tali soggetti, infatti, possono ora autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i citati addetti, ma sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo di € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ogni disabile non occupato. Restano da definire le modalità di versamento del contributo, che dovrebbero essere oggetto di un decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.151/15. Ogni chiarimento definitivo deve ritenersi una semplificazione, anche se non comporti un risparmio.

Ottime notizie per i datori di lavoro pubblici, che potranno assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori tutelati superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della stessa Regione, semplicemente trasmettendo il prospetto informativo telematico a ciascuno degli uffici competenti.

È stata dunque eliminata la preventiva autorizzazione, con ciò realizzando una semplificazione.

Riguardo alle modalità delle assunzioni obbligatorie, prima si poteva assumere mediante la stipula di convenzioni o la richiesta di avviamento agli uffici competenti che poteva essere nominativa, anziché numerica, solo per:

  • datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali ed enti da essi promossi;

  • il 50% delle assunzioni di datori di lavoro da 36 a 50 dipendenti;

  • il 60% delle assunzioni dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti.

Ora i datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici, senza ulteriori specifiche, possono assumere, oltre che con le convenzioni, in ogni caso mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti, ai quali può essere richiesto anche di effettuare la preselezione dei soggetti tutelati che abbiano aderito alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo modalità concordate. In caso di mancata assunzione entro 60 giorni dalla decorrenza dell’obbligo, è però previsto che i lavoratori siano avviati dagli uffici competenti:

  • in base all’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra concordata sulla base di quelle disponibili;

  • previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata agli aderenti alla specifica occasione di lavoro.

Questa novità, che sarà monitorata per valutarne gli effetti in termini di occupazione dei disabili, è una vera semplificazione, che premierà i datori di lavoro più attivi nella ricerca dei soggetti da collocare con la possibilità di sceglierli direttamente e di farsi assistere nella loro ricerca, non sempre agevole, anche concordando con i servizi preposti le modalità della scelta tra i lavoratori che abbiano dimostrato interesse per l’occasione di lavoro e che, quindi, a loro volta si siano resi parte attiva. Se i servizi funzioneranno non si potrà più “contare”, nemmeno con intenti dilatori, sulla difficoltà dell’avviamento obbligatorio da parte degli uffici talvolta riscontrate.

Sul tema delle richieste di avviamento, di cui si occupa l’art.9, L. n.68/99, non sono stati modificati i termini già previsti: i datori di lavoro, quindi, devono presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui insorga il relativo obbligo. Sono stati abrogati i co.2 e 5 per raccordare le disposizioni con quanto modificato a proposito della richiesta nominativa di avviamento sopra illustrato.

Il nuovo co.6-bis prevede poi la creazione, all’interno della Banca dati politiche attive e passive, di una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato”, al fine di raccogliere le informazioni sui datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati e presso la quale confluiranno le informazioni da parte dei datori di lavoro, degli uffici competenti, dell’Inps e dell’Inail, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. A tale banca dati i datori di lavoro dovranno inviare il prospetto informativo annuale e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Anche i diversi Enti coinvolti dovranno far confluire una serie di informazioni nella banca dati, così che la stessa possa contenere tutto ciò che concerne la gestione del collocamento dei disabili. A tal fine, le comunicazioni di collocamento saranno integrate con le informazioni relative al disabile assunto ai sensi della L. n.68/99. Apposito decreto ministeriale, atteso entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.151/15, definirà i dati da trasmettere e le altre modalità attuative connesse all’istituzione della banca dati del collocamento mirato. Il riunire informazioni prima sparse è senza dubbio una razionalizzazione del sistema, ma in termini di semplificazione al momento non pare di poterne riscontrare, anche considerando che dovranno intervenire modifiche sulla modulistica conosciuta, il che implica la necessità di aggiornare le procedure interne. Auguriamoci che tali sforzi producano risultati tangibili.

In tema di convenzioni di inserimento lavorativo le modifiche apportate riguardano la possibilità, terminata la convenzione, di assumere il lavoratore disabile con chiamata nominativa accedendo al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nei limiti delle disponibilità previste. Se prima la chiamata nominativa era prevista anche in deroga a quanto previsto dall’art.7,co.1, lett.c), ora che la chiamata nominativa è divenuta la regola, tale deroga non è più necessaria. Al contempo, però, l’accesso alle risorse del Fondo citato era prima previsto con diritto di prelazione e ora non più. Anche in questo caso, perciò, grandi semplificazioni non si intravedono.

Anche gli incentivi alle assunzioni sono stati oggetto di modifiche.

La precedente versione dell’art.13, L. n.68/99, prevedeva che, nel rispetto delle disposizioni del regolamento CE n.2204/02, le Regioni e le Province autonome potessero concedere un contributo all’assunzione, a valere sulle risorse e nei limiti delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili:

  • in misura non superiore al 60% del costo salariale per ogni disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n.915/78 o con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalle percentuali di invalidità, assunto a tempo indeterminato con le convenzioni dell’art.11;

  • in misura non superiore al 25% del costo salariale per ogni disabile con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n.915/78, assunto a tempo indeterminato con le convenzioni dell’art.11;

  • in ogni caso l’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul totale costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;

  • per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l’integrazione del disabile.

Era inoltre previsto che il contributo fosse erogato a fronte di assunzioni a tempo indeterminato realizzate nell’anno precedente all’emanazione del provvedimento di riparto delle somme stanziate nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili fra le Regioni e le Province autonome, previa verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo. Tale disposizione, contenuta nel co.2, è stata abrogata.

Con le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016, nel rispetto dell’art.33 del Regolamento CE 651/2014, ai datori di lavoro, inclusi quelli privati che assumano disabili pur non essendovi tenuti, sarà invece concesso, a domanda, un incentivo:

  • del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi e per ogni lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n.915/78;

  • del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi e per ogni lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato, con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n.915/78;

  • del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, o per tutta la durata del contratto per assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.

La domanda si dovrà trasmettere all’Inps, tramite apposita procedura telematica. L’Istituto, entro 5 giorni, confermerà la disponibilità delle risorse con specifica comunicazione telematica, cui consegue una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante. Il datore di lavoro richiedente ha 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo e lo deve comunicare all’Inps tramite la procedura telematica nei successivi 7 giorni. I termini sono perentori, pertanto il loro mancato rispetto comporta la decadenza dalla riserva di somme operata a proprio favore.

L’incentivo sarà corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili e sarà riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto cui è connesso l’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Il 5% delle risorse stanziate per l’incentivo nell’ambito del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili potrà finanziare sperimentazioni di inclusione lavorativa dei disabili da parte del Ministero del Lavoro e le risorse saranno attribuite tramite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposite linee guida adottate dal Ministero del Lavoro.

Con decreto interministeriale, da aggiornarsi annualmente, sarà definito l’ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, da trasferirsi all’Inps dal 2016 per l’erogazione dell’incentivo, nonché l’ammontare delle risorse attribuite al Ministero del Lavoro per le finalità sperimentali sopra descritte.

Percentuali aumentate, periodi definiti, procedure modificate ma uniformate: anche in questo caso è di facile lettura la razionalizzazione, mentre sfugge la semplificazione. Siamo abituati ai cambiamenti, ci adegueremo. Pare comunque che dovremo convivere con una doppia normativa per qualche tempo.

L’ultimo decreto di riparto delle risorse del 27 maggio scorso riguardava le assunzioni del 2014, la nuova normativa riguarderà le assunzioni dal 2016, che ne sarà di quelle del 2015?

Sono stati infine abrogati i co.8 e 9, art.13, L. n.68/99, che contenevano alcune disposizioni per le Regioni e le Province autonome sulle modalità per la concessione dei contributi alle assunzioni ora sostituiti dai nuovi incentivi illustrati, nonché i relativi obblighi di resoconto al Ministero del Lavoro.

L’ultima disposizione della L. n.68/99 modificata è l’art.14 sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, voluto per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e i relativi servizi. In tale Fondo confluiscono gli importi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla L. n.68/99 non versati al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

Dopo la sostituzione della lett.b), co.4, art.14, ad opera del decreto Semplificazioni, il Fondo eroga:

  • contributi agli Enti indicati nella L. n.68/99, che svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili;

  • contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;

  • ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della L. n.68/99.

Gli incentivi alle assunzioni sono stati rivisitati, qui viene meno la possibilità di erogazione di contributi aggiuntivi, essendo preferita una destinazione non semplicemente legata all’assunzione, ma all’adozione di misure attive volte a favorire l’integrazione del disabile. Razionalizzazione chiara e forse anche opportuna, semplificazione latitante.

 

Le novità per i lavoratori

Anche per i lavoratori sono state introdotte alcune novità.

Presso i servizi del collocamento mirato opera un comitato tecnico voluto per valutare le capacità lavorative, definire gli strumenti e le prestazioni utili all’inserimento e predisporre i controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

Le persone disabili disoccupate che aspirino a un’occupazione conforme alle proprie capacità devono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dai servizi del collocamento mirato nel cui ambito territoriale abbiano la residenza. Non è preclusa la possibilità di iscriversi in altro elenco preferito, ma occorre prima cancellarsi dall’elenco cui ci si sia in precedenza iscritti.

Per ogni iscritto, il comitato tecnico annoterà in apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizzerà le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Essendo stato soppresso l’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, gli interessati, abilitati e disoccupati, devono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale risiedano, ma anche in un solo altro servizio in Italia. Chi fosse iscritto in più di un elenco, oltre a quello competente per residenza, dovrà scegliere l’elenco presso cui mantenere l’iscrizione entro 36 mesi dal 24 settembre 2015. Il servizio è tenuto a verificare l’abilitazione e la condizione di privo della vista e a rilasciare una certificazione apposita.

Tale quadro è stato ottenuto mediante modifiche alla L. n.113/85. Per fruire dei servizi e delle tutele del collocamento mirato, quindi, non servirà più la preventiva iscrizione nell’Albo dei centralinisti privi della vista.

Anche rispetto ai lavoratori sono facilmente riscontrabili le necessità di razionalizzazione del sistema, ma in misura ridotta le semplificazioni.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.