11 Novembre 2015

Nuove istruzioni sull’esonero triennale del Jobs Act

di Cristian Valsiglio

 

Mentre inizia a prendere corpo, nel Disegno di Legge Stabilità, l’esonero contributivo 2016, l’Inps, con la circolare n.178 del 3 novembre 2015, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’esonero triennale, previsto dalla L. n.190/14 per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015.

Sotto l’ambito soggettivo sono illustrate importanti novità operative relativamente alle P.A. e ai datori di lavoro che versano i contributi all’Inpgi, mentre sotto l’aspetto oggettivo si riscontrano due filoni di approfondimento:

  1. i contributi interessati all’esonero;

  2. le fattispecie che consentono l’esonero.

1. Relativamente al primo filone l’Inps chiarisce che non sono oggetto di esenzione i seguenti contributi:

  • premi Inail (circ. n.17/15);

  • Tfr devoluto al fondo di Tesoreria (circ. n.17/15);

  • contributo ai c.d. Fondi di solidarietà residuale ex L. n.92/12 (attualmente nella misura dello 0,33% a carico datore di lavoro) (circ. n.17/15);

  • contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;

  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art.118, L. n.388/00 (nel contributo NASpI);

  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria;

  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;

  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

È esonerabile invece lo 0,50% ex art.3, co.15, L. n.297/82; in questo caso chiaramente il datore di lavoro non potrà recuperare detto contributo sul Tfr del dipendente.

In merito alle misure compensative (0,20% e 0,28%), esse ridurranno l’agevolazione; in questo caso deve essere evidenziato che l’esonero non è fruibile secondo l’ordinario criterio della c.d. nettizzazione, ma tramite il calcolo di un’aliquota di esenzione che di fatto determina l’agevolazione da esporre con il codice L444. Quindi il datore di lavoro dovrà esporre i dati del dipendente come se non vi fosse l’agevolazione sia in merito ai contributi totali a debito sia in merito alle misure compensative (TF01, TF02, TF13, TF14) per poi recuperare l’esenzione tramite L444. Il chiarimento non è da poco se si considera che attualmente l’Inps sta facendo uscire note di rettifica dei mesi precedenti secondo tale indicazione, sanzionando eventuali conteggi errati anche laddove di fatto i contributi versati siano corretti, ad esempio perché il datore di lavoro non ha utilizzato le misure compensative (es. TF01) e, dall’altra parte, non ha ridotto lo sgravio, quindi a saldo invariato.

 

2. In merito al secondo aspetto l’Istituto precisa che:

  • l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo;
  • con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;
  • anche laddove il precedente rapporto di lavoro – intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione – sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero;
  • l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi regolate dalla contrattazione collettiva;
  • nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art.1406 cod.civ. e di trasferimento d’azienda ex art.2112 cod.civ. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.

In conclusione, si devono fare necessariamente due considerazioni:

  1. generalmente l’Inps, in presenza di una circolare con indicazioni operative di forte impatto, lascia 3 mesi ai datori di lavoro per adeguarsi, eventualmente versando il dovuto senza aggravio di sanzioni. Tale periodo transitorio non è riconosciuto al datore di lavoro con la circolare n.178/15;

  2. nella circolare in commento sono stati ampliati i contributi non oggetto di esenzione (es. 0,30% NASpI per finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua), non menzionati nella precedente circolare n.17/15. A questo punto vi è da chiedersi come sia possibile essere sanzionati per un mancato versamento su di un chiarimento pervenuto dopo ben 11 mesi dall’introduzione della disposizione agevolativa.

Ci si augura, pertanto, che con una nota integrativa dell’Inps possa essere chiarito che eventuali comportamenti difformi potranno essere sanati entro 3 mesi, senza alcun aggravio di sanzione e senza dover inoltrare Uniemens rettificativi per i mesi precedenti.

Sempre in ottica di “Semplificazione”.