18 Gennaio 2023

Conguaglio contributivo dei fringe benefit: l’Inps emana le istruzioni per il recupero del credito previdenziale

di Manuela Baltolu

L’Inps, con il messaggio n. 4616/2022, è intervenuto fornendo diverse modalità alternative di recupero del credito, scaturito dall’assoggettamento a prelievo contributivo dei fringe benefit durante il 2022, per effetto dell’innalzamento a 3.000 euro del limite di non imponibilità di cui al D.L. 176/2022, ma resta il silenzio sulla Gestione separata e sui lavoratori cessati.

 

Breve cronistoria

Nel corso del 2022 i fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir, sono stati oggetto di grande attenzione, in seguito alle 2 importanti modifiche apportate dal Legislatore all’originaria soglia di esenzione dalla base imponibile fiscale e contributiva, pari a 258,23 euro, palesemente inadeguata all’attuale costo della vita, poiché risalente, appunto, a oltre 35 anni or sono.

Già in epoca di emergenza Covid-19 l’importo era stato raddoppiato, arrivando a 516,46 euro, sia nel 2020 che nel 2021, a opera, rispettivamente, del D.L. 104/2020 e del D.L. 41/2021.

Nell’anno che si è appena concluso, il tormentato limite di esenzione ha subito 2 ulteriori ritocchi: è stato elevato dapprima a 600 euro dall’articolo 12, comma 1, D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022, e, successivamente, l’articolo 3, comma 10, D.L. 176/2022, ne ha modificato l’importo a 3.000 euro.

Per effetto dell’ultimo periodo dell’articolo 51, comma 3, Tuir – che recita: “se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre  interamente a formare il reddito” – nel corso del 2022 abbiamo assistito, in caso di superamento del limite di esenzione, in corrispondenza dei 2 momenti in cui lo stesso è stato modificato come sopra descritto, all’assoggettamento a prelievo fiscale e contributivo delle intere somme corrisposte al lavoratore, con ricalcolo in corso d’anno di conguagli a debito.

Esemplificando, fino al 9 agosto 2022 sono state interamente assoggettate le somme erogate a titolo di fringe benefit qualora avessero superato il limite originario di 258,23 euro; dal 10 agosto 2022, essendo la soglia di esenzione aumentata a 600 euro, si è provveduto a considerare esenti le somme fino a concorrenza di tale nuovo importo, per poi, in caso di sforamento dello stesso, ricalcolare prelievo contributivo e fiscale; dal 18 novembre 2022, con il nuovo limite di 3.000 euro, si è dovuto nuovamente procedere, entro tale cifra, a non assoggettare le somme.

Una storia travagliata quella dei fringe benefit, che, con l’ultimo restyling avvenuto a fine novembre, nei casi di contenimento dell’importo totale entro i 3.000 euro, comporta l’ennesimo ricalcolo in sede di conguaglio di fine anno, con diverse criticità operative.

 

Le problematiche in sede di conguaglio

Dal punto di vista fiscale, la situazione appare abbastanza gestibile, poiché il ricalcolo dell’imponibile e del relativo prelievo potrebbe anche essere demandato in sede di dichiarazione dei redditi, quando, tra l’altro, il lavoratore sarà già in possesso di tutte le CU dei vari rapporti di lavoro e, pertanto, anche qualora abbia avuto erogazioni di fringe benefit in più rapporti, sarà agevole effettuare il conguaglio, per semplice sommatoria degli importi indicati al punto 474 della CU 2023.

Molto diverso ed estremamente complesso è, invece, il conguaglio contributivo.

Innanzitutto, contrariamente all’ambito fiscale, in cui, appunto, qualsiasi datore di lavoro può effettuare il calcolo cumulativo anche per gli altri rapporti eventualmente avuti o in essere, in ambito previdenziale ogni datore di lavoro può assoggettare a prelievo solo quanto erogato direttamente, e, poiché l’imponibilità deriva dal totale percepito dal lavoratore da tutti i rapporti, il primo scoglio è proprio la difficoltà nel riuscire a reperire i dati totali per quei lavoratori con più rapporti.

Inoltre, per tutti i rapporti cessati prima del 19 novembre 2022[1], non appare percorribile altra soluzione se non quella di elaborare un cedolino supplementare che contenga il ricalcolo e il rimborso delle ritenute contributive e fiscali subite dal lavoratore in precedenza.

Ultima problematica, non per importanza, è la tempistica di recupero del credito contributivo, sia per la parte rimborsata al lavoratore che per quella già versata a carico dell’azienda, in quanto il lavoratore recupererà quanto in precedenza trattenuto in un’unica soluzione nel cedolino in cui si effettueranno le operazioni di conguaglio, mentre per il datore di lavoro, come vedremo, le procedure non sempre consentono la stessa immediatezza.

 

Il messaggio Inps n. 4616/2022

Il Direttore generale vicario dell’Inps, dottor Antonio Pone, il 15 dicembre 2022 aveva annunciato l’introduzione di una modalità sperimentale di recupero del credito previdenziale, che, di fatto, sarebbe stata alternativa alla consolidata procedura di regolarizzazione Vig; successivamente, in data 22 dicembre 2022, lo stesso si era espresso comunicando che sarebbe stata resa disponibile un’ulteriore procedura, basata sull’utilizzo delle variabili retributive.

In data 22 dicembre 2022 il messaggio n. 4616/2022 ha, pertanto, reso note 3 diverse soluzioni operative, utilizzabili a completa discrezione delle aziende, con modalità e tempistiche differenti.

 

  1. Procedura di regolarizzazione ordinaria tramite vig

Si tratta della modalità standard, mediante invio di un singolo flusso di regolarizzazione per ciascuna mensilità interessata, in cui dovrà essere indicato il solo “nuovo” imponibile, al netto del fringe benefit. Dovranno, pertanto, essere inviati tanti flussi quante sono le mensilità con imponibile da variare.

 

  1. Procedura sperimentale con invio di un unico flusso di variazione massiva nella denuncia UniEmens di gennaio o febbraio 2023

Questa modalità consente l’invio di un solo flusso informativo, che non ha valenza retributiva né contributiva, ma solo dichiarativa, sulla base del quale sarà poi l’Istituto a elaborare i Vig di variazione che daranno luogo al credito.

Il datore di lavoro dovrà preventivamente effettuare una comunicazione al Cassetto bidirezionale utilizzando il nuovo oggetto “fringe benefit fino a 3.000 euro”, allegando un’autodichiarazione in cui viene dettagliato mese per mese l’imponibile da rettificare a titolo di fringe benefit.

Il protocollo informatico di tale comunicazione costituisce un ticket, che dovrà essere inserito nel modello UniEmens di gennaio o, in alternativa, di febbraio 2022, unitamente alla compilazione, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, dei seguenti elementi nella sezione <InfoAggcausaliContrib>:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “FRBI”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero di ticket;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno e il mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero;
  • nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato 0 (zero), in quanto la contribuzione sarà determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto.

Una volta rettificate le denunce mensili indicate, l’Inps confermerà l’avvenuto completamento della procedura tramite Cassetto bidirezionale e comunicherà l’importo del credito generato, che le aziende potranno recuperare secondo quanto indicato nel messaggio n. 5159/2017.

Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse compilare le sezioni indicate per il medesimo lavoratore e per i medesimi periodi, sia nel mese di gennaio che di febbraio 2023, la trasmissione più recente sarà considerata come annullamento e sostituzione della precedente.

Il termine ultimo per l’invio di tali dati è stabilito nella data del 31 marzo 2023 (termine di trasmissione del flusso UniEmens di febbraio 2022); oltre tale termine potrà essere utilizzata esclusivamente la procedura Vig.

Tale modalità è senz’altro più snella rispetto ai Vig, poiché, come detto, prevede l’invio di un solo flusso in luogo di più flussi per ogni mensilità, ma le aziende dovranno attendere la fine della gestione delle rettifiche da parte dell’Istituto e, pertanto, non potranno recuperare gli importi anticipati nell’immediato.

 

  1. Utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens di dicembre 2022

Mediante l’inserimento delle variabili retributive nel modello UniEmens di dicembre 2022, viene indicato, in un unico flusso, l’importo dell’imponibile da rettificare erogato a titolo di fringe benefit nonché il relativo importo dei contributi da recuperare, calcolati su detto imponibile.

Dovrà, quindi, essere inserita, nella sezione <VarRetributive>, per ogni mese da rettificare, la nuova causale di variabile retributiva “FRIBEN”, indicando nel campo <ImponibileVarRetr> l’importo del fringe benefit erogato e nel campo <ContributoVarRetr> l’importo dei contributi calcolati su detto imponibile, comprensivi di aliquota conto dipendente e conto ditta, che costituiscono l’importo a credito che sarà immediatamente recuperato dal saldo della denuncia UniEmens.

In pratica, la nuova causale FRIBEN ha la stessa valenza della variabile retribuitiva FERIE e segue, pertanto, il medesimo funzionamento, ovvero consente il recupero di contribuzione versata – e trattenuta al lavoratore – in precedenza (nel caso delle ferie, in un momento precedente al godimento delle stesse da parte del lavoratore), in un periodo successivo (sempre in riferimento alle ferie, al momento dell’effettivo godimento delle stesse), sia per la quota parte a carico del lavoratore, che viene allo stesso restituita, che per la quota a carico dell’azienda.

Questa modalità potrà essere utilizzata esclusivamente se l’imponibile originario della competenza specifica è maggiore o uguale dell’importo indicato nel campo <ImponibileVarRetr>, diversamente, l’Istituto non terrà conto della variazione effettuata e l’azienda dovrà optare per una delle altre 2 alternative proposte nel citato messaggio n. 4616/2022.

Sono state, inoltre, istituite due ulteriori variabili retributive, da utilizzare nel caso in cui, nella competenza specifica originaria da rettificare, vi sia eccedenza di massimale: “FRBDIM” e “FRBMAS”.

FRBDIM dovrà essere utilizzata nel caso in cui l’eccedenza di massimale sia maggiore o uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, per abbattere l’importo del fringe benefit stesso; nel caso in cui, invece, l’eccedenza di massimale sia minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, FRBDIM si utilizzerà per annullare l’eccedenza massimale, mentre FRIBEN abbatterà la parte restante dell’importo del fringe benefit.

In tale ultimo caso (esposizione di FRBDIM unitamente a FRIBEN), parte dell’eccedenza massimale presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit dovrà essere valorizzata con FRBMAS.

In sostanza, se l’imponibile originario viene ridotto di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive che presentano eccedenza di massimale, parte di questa, fino a concorrenza dell’importo “X”, dovrà essere riportata nell’imponibile a partire dalla prima competenza utile.

Tale modalità consente senz’altro il recupero immediato del credito per le aziende, ma i tempi ristretti a disposizione delle software house nella maggioranza dei casi non hanno consentito l’adeguamento delle procedure automatizzate. Pertanto, qualora si voglia procedere in tal senso, l’inserimento dei dati nella denuncia UniEmens potrà avvenire solo manualmente, comportando notevoli rischi di errore, oltre che un importante dispendio di tempo.

Per ovviare a ciò sarebbe stato sufficiente rendere applicabile tale soluzione anche nel mese di gennaio 2023, per consentirne il pieno e maggiormente efficace utilizzo.

Non è stato chiarito, inoltre, se la seconda e la terza procedura descritta possano o meno essere utilizzate anche per i lavoratori cessati, e se sia, quindi, possibile l’invio di modelli UniEmens recanti le sole variabili retributive o il solo flusso di variazione massiva.

 

Gestione separata ed esonero contributivo lavoratori

L’Inps non si è espresso per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, anch’essi potenziali beneficiari di fringe benefit, che avranno diritto al recupero delle trattenute contributive subite.

Nel silenzio dell’Inps, l’unica ipotesi percorribile pare essere quella del reinvio delle denunce mensili, gravata comunque da tutte le criticità già menzionate relative al reperimento dei dati relativi ad altri rapporti, ai rapporti di lavoro cessati, nonché alla dilatazione dei tempi di recupero delle somme anticipate dalle aziende.

Infine, la rettifica dell’imponibile potrebbe comportare il diritto, in capo al lavoratore, di percepire l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, in tutti quei casi in cui, per effetto della diminuzione di imponibile, lo stesso rientri entro il limite mensile di 2.692 euro, qualora in precedenza fosse superiore a tale importo proprio per effetto dell’assoggettamento del fringe benefit a prelievo contributivo e abbia, quindi, precluso il godimento del beneficio al lavoratore.

Sarebbe, pertanto, opportuno che l’Istituto fornisse istruzioni su come procedere anche in tali casistiche.

[1] Data di entrata in vigore del limite di esenzione di 3.000 euro di cui al D.L. 176/2022.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.

 

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