Infortunio in itinere: lo stato dell’arte
di Matteo Mazzon
L’infortunio in itinere è quell’infortunio occorso al lavoratore sul percorso per andare al lavoro o durante uno spostamento per ragioni di lavoro, la cui definizione normativa è contenuta nell’art.12, D.Lgs n.38/00, che si può verificare: durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato gli elementi che devono sussistere affinché si possa configurare un infortunio sul lavoro:
- la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento (tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione);
- la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, (non devono esserci le “divagazioni” di cui sopra o non deve avvenire in orari non collegabili all’attività lavorativa);
- la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole.
Così, ad esempio, non sempre la mancanza di un mezzo pubblico giustifica il riconoscimento dell’infortunio in itinere e la sua indennizzabilità, seppur lo stesso sia occorso usando l’auto personale per recarsi al lavoro, se l’uso del veicolo privato non rappresenta una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore (Cass. n.12487/15).
Il limite alla copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal “rischio elettivo”, ossia quel rischio estraneo alla prestazione lavorativa cagionato da una scelta arbitraria o colpa del lavoratore. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa (Cass. n.3292/15).
Al contrario, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore causa investimento da parte di un auto durante la pausa per il pranzo nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l’azienda (Cass. n.6374/96).
Costituisce, altresì, infortunio in itinere l’essere investiti mentre si attraversa la strada per prendere l’autobus, al termine del turno di lavoro, se l’incidente è occorso a causa della stanchezza derivante dalla giornata di lavoro (Cass. n.3970/99).
È indennizzabile l’infortunio in itinere di cui sia rimasto vittima un lavoratore che compia con la propria bicicletta il tragitto casa-lavoro qualora questi consista in solamente 2 km (Corte App. Venezia, 17 aprile 2012). Non è configurabile come infortunio in itinere, oltre quello occorso nella propria dimora, anche quello verificatosi nelle scale condominiali o in altri luoghi di comune proprietà privata (Cass. n.9211/03).
In caso di trasferta l’evento non può ritenersi indennizzabile solo se avviene con modalità e in circostanze dove non si ravvisa alcun collegamento con l’attività svolta in missione e/o trasferta. Infatti, in generale, si può affermare che le uniche due cause di esclusione dall’indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:
- nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
- nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.
L’Inail, con circolare n.52/13, ha precisato che gli infortuni occorsi negli spostamenti dall’albergo alla sede di lavoro, e viceversa, devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere. Con riferimento all’infortunio occorso in albergo occorre rilevare che esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, per cui risulta indennizzabile.
Infine si segnala la circolare n.62/14 dell’Inail, con la quale l’Istituto assicuratore interviene nuovamente sulla problematica dell’infortunio in itinere, soprattutto alla luce degli ultimi indirizzi giurisprudenziali. In particolare, l’Inail prende in esame la fattispecie della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola. Se in un primo momento l’Istituto aveva escluso che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola fossero indennizzabili, con la citata circolare l’Inail, modificando la propria posizione, ha ritenuto che la copertura assicurativa si debba estendere anche agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni e/o interruzioni “necessitate” per il soddisfacimento di esigenze familiari, essendo l’uso del mezzo privato da parte del lavoratore divenuto necessario in riferimento agli standard comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, tesi a tutelare l’intensità del legame nell’ambito della comunità familiare.