Esonero contributivo parità di genere: istruzioni previdenziali
di RedazioneL’Inps, con circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, ha fornito indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 2022 la certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis, D.Lgs. 198/2006, come introdotta dall’articolo 4, L. 162/2021, e resa strutturale, a decorrere dal 2023, dall’articolo 1, comma 138, L. 234/2021.
Ai fini dell’ammissione all’esonero, i datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, L. 12/1979, potranno inoltrare apposita domanda all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza telematico “PAR_GEN”, appositamente predisposto dall’Istituto sul sito www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Per l’anno 2022, al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame a tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere nel corso dell’annualità considerata, e trattandosi di una prima attuazione di detta misura, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate dal 27 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione entro il 31 dicembre 2022.
L’Istituto precisa che per le successive annualità saranno date ulteriori indicazioni, alla luce degli esiti della prima fase applicativa.
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