24 Febbraio 2016

Infortuni sul lavoro: abolizione del registro infortuni e altre novità

di Monica Livella

 

 

Dal 23 dicembre 2015 il registro infortuni è abrogato, in applicazione del D.Lgs n.151/15, art.21, co.4. Il decreto Semplificazioni ha di fatto anticipato quanto già previsto dall’art.53, co.6, D.Lgs. n.81/08, che prevedeva l’abolizione della tenuta del registro infortuni all’atto dell’istituzione del Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).

Il citato D.Lgs n.151/15 ha dunque previsto l’abolizione del registro pur in assenza della programmata istituzione del Sinp.

 

Cos’era il registro infortuni

Il registro infortuni era regolamentato dall’art.403, D.P.R. n.547/55, nel modello approvato dal D.M. 12 settembre 1958 e modificato con D.M. 5 dicembre 1996, e prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di annotare cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai lavoratori e che comportassero l’assenza di almeno un giorno.

Il registro andava anche vidimato dall’Asl di competenza, ad eccezione di quelle Regioni che nel tempo avevano abolito l’adempimento nei loro territori.

Il D.Lgs. n.81/08 ne aveva però previsto l’abolizione, o meglio la sostituzione, con la creazione del Sinp: un sistema nazionale, alimentato dalle denunce dei datori i lavori di infortuni sul lavoro anche di un solo giorno.

Il Sinp, che, come detto, ad oggi non è ancora istituito, nell’intento del Legislatore sarà uno strumento utile per avere un unico registro sul quale far confluire tutti gli infortuni, ma ai soli fini statistici e informativi.

Dobbiamo quindi tenere presente sin da subito che l’abolizione del registro infortuni a partire dal 23 dicembre 2015 non comporta nessun diverso obbligo a carico del datore di lavoro in tema di denuncia infortuni all’Inail, che, ad oggi, è ancora legato al verificarsi di eventi che comportino un’astensione dal lavoro superiore a tre giorni.

Probabilmente, vi sarà un notevole impatto rispetto agli oneri del datore di lavoro allorquando verrà decretato l’obbligo di presentare all’Inail la denuncia anche per l’infortunio di un solo giorno, al fine di alimentare il futuro registro Sinp.

 

Cos’è cambiato nella denuncia all’Inail dopo l’abolizione del Registro infortuni?

Come detto in premessa, la risposta alla domanda nel titolo è: per ora niente.

Infatti, le denunce all’Inail di infortuni e malattie professionali dovranno essere inviate telematicamente e sempre nei limiti della franchigia.

Dal 1° luglio 2013 c’è l’obbligo esclusivo del canale telematico per l’inoltro della denuncia di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi; tale obbligo riguarda, oltre che i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l’Inail, anche le Pubbliche Amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, gli imprenditori agricoli, nonché i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).

Il datore di lavoro deve denunciare all’Inail e all’autorità di pubblica sicurezza (polizia, carabinieri e/o sindaco, nei Comuni ove non vi sia un’autorità di pubblica sicurezza) l’infortunio prognosticato non guaribile entro tre giorni. L’obbligo deve essere ottemperato inviando la denuncia on-line, entro due giorni dalla data di ricevimento del certificato medico (art.53, D.P.R. n.1124/65, c.d. T.U.).

Per il lavoratore titolare d’impresa artigiana che si trovi nell’impossibilità di provvedere alla denuncia, l’obbligo di informare l’Inail è a carico del sanitario che per primo ha prestato le cure.

La violazione degli obblighi a carico del datore di lavoro è soggetta alla sanzione amministrativa e, anche sotto questo profilo, nulla è mutato rispetto alla situazione precedente l’abolizione del Registro infortuni; come sempre, quindi, ai sensi dell’art.1, co.1, lett.d), L. n.561/93, la violazione dell’art.53, D.P.R. n.1124/65, per mancato o ritardato invio della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, quantificata in un importo variabile da un minimo di € 1.290,00 a un massimo di € 7.745,00.

Con lettera del 2 ottobre 2007, la Direzione Generale dell’Inail ha precisato che, laddove il personale amministrativo dell’Istituto accerti la violazione, il datore di lavoro, a norma dell’art.13, D.Lgs. n.124/04, viene diffidato a sanare l’inosservanza riscontrata e al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima di € 1.290,00.

Decorso inutilmente il termine fissato nell’atto di diffida per l’invio della denuncia e il pagamento della sanzione in misura minima, l’Inail, ai sensi e per gli effetti degli artt.14 e 35, co.7, L. n.689/81, contesta la violazione del citato art.53: in quest’ipotesi, a norma dell’art.16 della stessa L. n.689/81, il datore di lavoro è ammesso, entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione, al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta, pari a € 2.580,00.

Qualora anche tale termine decorra inutilmente, la sanzione amministrativa viene calcolata nella misura intera, sulla base dei criteri indicati dall’art.11, L. n.689/81 (gravità della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attuazione delle conseguenze della violazione, personalità del medesimo e sue condizioni economiche).

 

I controlli da parte degli organi vigilanti

Con circolare n.92/15 l’Inail ha fornito indicazioni su come gli organi preposti alla vigilanza possono, a seguito dell’abolizione del Registro infortuni, acquisire dati e informazioni utili ad orientare l’attività ispettiva.

L’Inail ha realizzato e reso operativo dal 23 dicembre un apposito cruscotto informatico attraverso il quale gli organi preposti potranno consultare gli infortuni occorsi, appunto a partire dal 23 dicembre 2015; mentre gli infortuni avvenuti prima di tale data saranno consultati sul Registro infortuni, che quindi il datore di lavoro deve conservare (il registro infortuni va conservato per almeno quattro anni dall’ultima registrazione o, se non usato, dalla data di vidimazione o dalla data di cessazione dell’attività).

Il cruscotto infortuni è accessibile dagli organi di vigilanza nell’apposita area del sito www.inail.it tramite l’inserimento di credenziali e potranno essere consultati gli infortuni per singolo soggetto o per tipologia di singolo settore per anno e per PAT (posizione assicurativa territoriale).

 

Quali sono le altre prossime novità in attuazione del D.Lgs. n.151/15

Un’altra novità è che dal 22 marzo 2016, cioè 180 giorni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.151/15, i certificati medici di infortunio e malattia professionale dovranno essere trasmessi direttamente all’Inail solo per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Quindi niente più certificati cartacei trasmessi per posta.

Come per l’invio telematico dei certificati di malattia Inps, i medici e le strutture sanitarie dovranno impegnarsi nell’uso degli strumenti informatizzati, ma la semplificazione e l’immediatezza gioveranno all’intera gestione dei casi di infortunio e di malattia professionale, a tutto vantaggio degli assistiti Inail.

L’obbligo di invio telematico a cura del medico o della struttura sanitaria avrà come effetto anche l’esonero per il datore di lavoro di trasmettere, assieme alla denuncia di infortunio o di malattia professionale, il relativo certificato medico. Il datore di lavoro dovrà solamente corredare la denuncia con i riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Sicuramente in questo modo vi sarà una semplificazione anche per l’Inail che non riceverà duplicati di certificati provenienti da fonti diverse.

Quando diverrà pienamente operativo il D.Lgs. n.151/15 (180 giorni dopo la sua entrata in vigore) e l’Inail avrà fornito le apposite indicazioni non sarà inoltre più necessario trasmettere la denuncia di infortuni mortali o con prognosi superiori a tre giorni all’Autorità di Pubblica Sicurezza, poiché il datore di lavoro adempirà i suoi obblighi inviando all’Inail solo la denuncia di infortunio per via telematica.

Si tratta in sintesi di novità significative, che vanno nella direzione della semplificazione attraverso il fondamentale supporto della tecnologia informatica. Lo sviluppo di queste modalità operativa rientra nell’ampio processo di innovazione e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di modernizzarla e migliorare la qualità del rapporto con il cittadino.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.