Licenziato per giusta causa il dirigente che sottoscrive un patto di stabilità particolarmente oneroso per la società
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 novembre 2022, n. 32680, ha ritenuto che configura giusta causa di licenziamento la condotta di un dirigente, responsabile delle risorse umane, che abbia provveduto in corso di rapporto e in un momento di crisi della società a sottoscrivere, con la connivenza dell’amministratore delegato (che peraltro era privo dei relativi poteri di negoziazione), un patto di stabilità particolarmente oneroso per la società – retrodatandolo alla data della sua assunzione – e con previsioni chiaramente sbilanciate a suo favore, posto che assicurava al dirigente la possibilità di azionarlo in ogni caso di recesso. Il dirigente, per il ruolo rivestito, infatti, è ben consapevole che l’accordo, per il suo contenuto e per i tempi in cui è stato siglato, si pone in aperto conflitto con gli interessi dell’azienda. Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso.
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