Variazione ex Tur: dal 21 dicembre variano interesse di dilazione e di differimento e sanzioni
di RedazioneL’Inps, con circolare n. 133 del 16 dicembre 2022 – in seguito alla decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 della Bce, che ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tur) che, pertanto, con decorrenza dal 21 dicembre 2022 è pari al 2,50% – ha indicato il tasso di dilazione e differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili, dalla medesima data.
Pertanto, dal 21 dicembre 2022:
- l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, è pari al tasso dell’8,50%;
- l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all’8,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022;
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).
Anche l’Inail, con circolare n. 47 del 19 dicembre 2022, ha comunicato la variazione, a decorrere dal 21 dicembre 2022, del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all’articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, L. 388/2000, nella seguente misura:
- 8,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 8,00% misura delle sanzioni civili.
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