Sgravi contributivi alle cooperative sociali per l’assunzione di rifugiati
di RedazioneÈ stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 17 novembre 2022 il decreto 21 settembre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che offre indicazioni in merito a riduzioni o sgravi contributivi alle cooperative sociali per l’assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.
Il contributo è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni dei predetti soggetti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. L’agevolazione è applicata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.
Ai fini dell’ammissione al beneficio, le persone alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle cooperative sociali presso le quali vi è stata l’assunzione nell’anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle 2 forme di protezione internazionale riconosciuta.
Il beneficio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio all’Inps, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell’agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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