La tassazione della Q.u.i.r. vista dall’Agenzia delle Entrate
di Cristian Valsiglio
A seguito di un quesito posto da Assosoftware, l’Agenzia delle Entrate, con risposta datata 1° ottobre 2015, ha analizzato alcuni effetti fiscali della richiesta della Q.u.i.r. (quota di integrazione della retribuzione che consente la liquidazione mensile del Tfr maturato), esprimendo parere in merito ai seguenti quesiti:
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il corretto calcolo dell’aliquota di tassazione del Tfr, in particolare verificando se l’anzianità maturata nel periodo di corresponsione della Q.u.i.r. debba essere compresa nel calcolo del reddito di riferimento;
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la possibile applicazione della tassazione separata alla Q.u.i.r. corrisposta nell’anno successivo a seguito del finanziamento assistito.
Le risposte sono state semplici e così sintetizzabili:
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il periodo di corresponsione della Q.u.i.r., ossia l’anzianità di maturazione di detto Tfr, entra nel calcolo del denominatore per il calcolo del reddito di riferimento;
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non è possibile tassare con modalità separata la Q.u.i.r. corrisposta nell’anno successivo a seguito dei tempi tecnici (rectius normativi) per accedere al finanziamento assistito.
Le risposte date dall’Agenzia delle Entrate possono essere ritenute coerenti con l’intero impianto normativo, alcune perplessità invece sorgono in merito all’iter logico interpretativo non sempre lineare e adeguato alla soluzione del quesito.
Ciò che tuttavia lascia sgomenti è la modalità con cui è stato pubblicizzato il parere, apparso sulla stampa specializzata, ma mai realmente formalizzato dall’Ente.
Si assiste sempre più a risposte inedite riferite a casi specifici, ma di fatto interessanti, a tutti i contribuenti, mai formalizzate in circolari e interpelli (si pensi alle risposte mai rese pubbliche in tema di piani di welfare aziendale).
Ci si augura nel futuro che la nuova disciplina in materia di interpelli delineata dai decreti approvati dalla delega fiscale possa dare chiarezza in tal senso.