Ricorsi avverso verbali ispettivi 2.0
di Alessandro Rapisarda
Il Jobs Act, oltre a ridisegnare i servizi ispettivi in materia di lavoro, costituendo il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro, col D.Lgs. n.149/15 riforma le procedure e le regole dei ricorsi amministrativi in materia di lavoro e previdenza.
Specificatamente, la nuova disciplina muta profondamente l’assetto dei rimedi extragiudiziari avverso gli atti di accertamento ispettivi. Il Legislatore, infatti, interviene con l’art.11 del citato decreto sostituendo integralmente i previgenti artt.16 e 17, D.Lgs n.124/04, che regolano le norme dei due mezzi difensivi stragiudiziali previsti in materia di lavoro e previdenza: il ricorso al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato e il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro.
Reputo di particolare interesse il ricorso al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato; infatti, nel novellato co.1, art.16, D.Lgs. n.124/04, si rinviene l’intento del Legislatore di uniformare e condensare, in un unico procedimento, i ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non DTL o Inps (es. Guardia di Finanza).
La norma novellata, poi, riscrive i termini di presentazione oltre alle modalità di presentazione e le tempistiche relative alla decisione da parte dell’Ente competente. Un punto fermo di questa nuova norma resta, cioè il provvedimento decisorio del ricorso dovrà essere basato sulla documentazione prodotta dalla parte ricorrente. La nota dolente, che reputo continuerà a lasciare invariato l’interesse per questo mezzo di contenzioso stragiudiziale, è che il Legislatore ha lasciato la formula del silenzio rigetto del ricorso.
Tra le novità di rilievo, rispetto al testo previgente, c’è sicuramente la variazione dell’oggetto del ricorso, che non è più diretto avverso le ordinanze di ingiunzione della Direzione del Lavoro – le quali, però, ora restano impugnabili esclusivamente con ricorso giurisdizionale – ma avverso gli atti di accertamento adottati degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziari. Vero è che la formula generica adottata dal Legislatore pone diversi dubbi, risulta quindi necessario operare oggi con maggiore oculatezza, individuando in via interpretativa gli atti ispettivi ai quali è applicabile il ricorso.
Si aspettano ora le prime interpretazioni ministeriali, in modo da chiarire le effettive prospettive di utilizzo di questo strumento, resta poi da capire la fruibilità dello stesso anche in base alla volontà dell’organo pubblico di prendere o meno i provvedimenti decisori. Forse l’opportunità di un riforma funzionale risiedeva nell’individuare un organo decisorio, non tanto al vertice della catena gerarchica dei servizi ispettivi, ma terzo, creando come per l’area fiscale delle vere commissioni di contenzioso.