Esonero contributivo 1,2%: ulteriori istruzioni Inps
di RedazioneL’Inps, con messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022, ha offerto indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo dell’1,2% per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
L’Istituto chiarisce che l’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della 13ª mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022. A tale fine, i datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di 13ª inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.
A parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 3499/2022, il messaggio specifica che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” dev’essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero come da disposizioni di cui all’articolo 20, D.L. 115/2022, esponendo sul codice “L024”il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2% in alternativa all’0,8%, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
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