4 Febbraio 2016

Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali

di Roberto Lucarini

 

Con la pubblicazione in G.U. dei D.Lgs. n.7 e n.8 del 22 gennaio scorso, si è dato corso alla delega offerta al Governo ex L. n.67/14. Il tema è quello di un intervento di depenalizzazione verso talune fattispecie illecite, finora costituenti reato, ora ritenute di minor gravità per l’interesse sociale. Il chiaro intento legislativo, oltre a riordinare e riaggiornare le norme penalistiche in vigore, passa anche attraverso una prevista deflazione del numero dei processi (con minori carichi per procure e tribunali) e un maggior equilibrio, meglio direi un miglior rapporto offesa/pena, al fine della tutela dell’interesse comune. Una volontà di non eccedere in presidi penali, talora meno efficaci di una tutela sanzionatoria amministrativa o civile.

Come sempre vi sarà chi saluta con favore un simile riordino e chi, al contrario, griderà allo scaldalo. Va beh … questa è l’Italia; nulla di nuovo sotto il sole.

Ciò che più interessa il nostro settore, nell’ambito delle novità sopra sinteticamente descritte, è senz’altro la depenalizzazione del reato per mancato versamento di ritenute previdenziali. Come noto, a fronte di tale omissione era prevista “la reclusione fino a tre anni” e “la multa fino a lire due milioni” (€ 1.032,00). Unica via di scampo, l’esecuzione del versamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione; e tutto ciò senza che sussistesse un limite minimo di omissione, al di sotto del quale non scattasse l’ipotesi delittuosa.

Tale strutturazione giuridica, accentuatasi in tempi di crisi economica, ha certamente creato molto lavoro agli organi giudiziari, anche a fronte di irrisorie somme non versate; comunicazioni dell’Inps inviate in procura; successive archiviazioni, poiché nel termine il reo aveva ottemperato, magari pagando pochi euro.

Bene ha fatto quindi il Legislatore, a mio parere, ad affrontare questa situazione, andando con il co.6, art.3, D.Lgs n.8/16, a modificare la norma penale; in sostanza, adesso, per omissione di versamento di importi non superiori a € 10.000,00 non si avrà ipotesi di reato, dato che tale fattispecie è stata dequalificata in illecito amministrativo: la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va, però, da € 10.000,00 a € 50.000,00. Non poco se si considera il rapporto con la somma omessa. Se, invece, l’omissione supera € 10.000,00, resta l’illecito penale.

Tale previsione, fin dal tempo della sua esposizione in legge delega, ha scatenato un dibattito giurisprudenziale: certe Corti di merito, infatti, ritenevano già applicabile la depenalizzazione in quanto, appunto, prevista dalla delega. La questione adesso evapora; con il 6 febbraio prossimo, infatti, il D.Lgs. n.8/16 sarà in vigore.

In sintesi: è vero che adesso l’omissione contributiva di minore entità non comporta più la sanzione penale, ma il datore di lavoro non è comunque affatto tranquillo. Sul suo capo, nel caso, penderà una sanzione amministrativa da far venire i brividi. Se da un lato colpire così forte un’azienda in crisi, tale è quella che non versa i contributi, appare eccessivo, dall’altro una sanzione debole poteva certo depotenziare il presidio ordinamentale e incentivare, magari, future omissioni. Anche se in quest’ultimo caso il Durc irregolare, come sappiamo, e sempre lì in agguato.