21 Aprile 2016

Contratti di solidarietà e trasformazioni part-time

di Alessandro Rapisarda

 

 

Mi trovo spesso a confrontarmi con colleghi in merito a una questione che riguarda un aspetto culturale del nostro mercato del lavoro. Reputo prima di tutto palese che sussista all’interno, anche delle piccole medie imprese italiane, una crescente necessità di tessere relazioni industriali. Necessità, questa, che si determina in base a un’evoluzione normativa basata sulla deregolamentazione che il professor Tiziano Treu definisce forma promozionale nei confronti del sindacato. In secondo luogo è evidente che, alla stregua di una necessaria flessibilità produttiva, diventa determinante rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro sia in termini normativi che in termini retributivi, non precludendo aree di tutela per i lavoratori.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n.14 dell’11 aprile 2016, risponde a un quesito proposto dall’Associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo, in merito a un’ipotesi di gestione di rapporto di lavoro durante la vigenza di un contratto di solidarietà (cds). La domanda proposta, in sostanza, riguarda l’ipotesi in cui, in costanza di cds, sia possibile trasformare, con la volontà delle parti, contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, ferma restando l’assenza di incrementi dell’organico aziendale nell’ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati. Se da una parte la domanda risulta chiara, la risposta del Ministero lo è meno.

La nota, infatti, nella prima parte, si limita a riepilogare alcuni aspetti regolatori del D.Lgs n.148/15 in materia di contratti di solidarietà e, in particolare, precisando che la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, fermo restando che “per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato“, senza offrire però una risposta immediata al quesito. Questo perché solo verso la fine il Ministero formula una sua risposta, che apre un fronte ad altre domande. La risposta in questione non ravvisa elementi di illegittimità tra un cds e la volontà della parte datoriale e del lavoratore nel voler trasformare un rapporto di lavoro, laddove il carattere strutturale del part-time sia stato già valutato in sede di domanda di cds, nelle ipotesi di istanze presentate dai lavoratori, finalizzate, in virtù di esigenze personali fisiologicamente ricorrenti, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, qualora tali trasformazioni non determinano alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo.

Dalla risposta del Ministero, quindi, si evince che l’accordo individuale che prevede la modifica in aumento ovvero riduzione dell’orario di lavoro è sempre legittimo. I problemi possono sorgere nei confronti dello strumento di ammortizzazione sociale, quando la variazione dello o degli orari di lavoro divergano rispetto a quanto indicato nella richiesta del cds e della relativa istanza presentata al Ministero, in particolare per quanto concerne la media oraria complessiva e la percentuale di riduzione.

In quel caso sembra (il dubitativo è obbligatorio) che si debba formulare un nuovo accordo tra le parti sociali. A questo punto ci si chiede se, nel caso di variazione di orario di lavoro, che diverga dal contenuto dell’accordo di cds e dall’istanza presentata al Ministero, si determini non tanto una variazione dello stesso, ma un nuovo contratto di solidarietà, con necessaria presentazione di nuova domanda. Considerando la particolare fattispecie, è opportuno comunque in caso di variazione dell’orario di lavoro individuale, di uno o più lavoratori, anche se questo non determina una variazione del monte orario di lavoro settimanale complessivo e della percentuale di riduzione indicata nel cds, integrare almeno l’elenco dei lavoratori, sottoscrivendolo con i sindacati. Obbligo questo introdotto dal D.Lgs n.148/15.

Pertanto, nel caso in cui insorga l’esigenza di dar seguito a richieste dei lavoratori con un part-time già strutturato, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, ciò è possibile a patto che tali trasformazioni non determinino alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo e rispettino i predetti limiti percentuali legalmente prestabiliti sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà difensiva (60%) sia in riferimento al singolo lavoratore interessato (70%).

In caso contrario (trasformazioni che incidono sulle percentuali di riduzione media oraria stabilite in sede di accordo) si rende necessaria la stipula di un ulteriore contratto cds.