La depenalizzazione delle interposizioni illecite
di Fabrizio Nativi
La somministrazione, l’appalto e il distacco illeciti, puniti originalmente con l’ammenda di € 50,00 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di occupazione, per effetto dell’art.1, co.1 e co.6, D.Lgs. n.8/15, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, sono puniti con la sanzione amministrativa di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Ai sensi dell’art.1, co.6, la sanzione irrogata non può essere in ogni caso inferiore a € 5.000,00, né superiore a € 50.000,00. Sono puniti sia l’utilizzatore effettivo che il titolare formale del rapporto di lavoro.
Quando, dal calcolo proporzionale della sanzione, la somma risulti inferiore a € 5.000,00, dovrà operarsi l’adeguamento all’importo minimo di € 5.000,00 (es. un solo lavoratore per 10 giornate) e su tale importo sarà applicato l’art.16, L. n.689/81. Qualora dal calcolo proporzionale risultasse una somma superiore a € 5.000,00 (10 lavoratori per 15 giornate), la riduzione di cui all’art.16 sarà applicata direttamente su tale importo. La circolare n.6/16 del Ministero del Lavoro esclude l’applicazione della diffida di cui all’art.13, D.Lgs. n.124/04.
L’art.8, co.1, D.Lgs. n.8/16, prevede la depenalizzazione anche delle violazioni commesse fino al 5 febbraio, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito irrevocabilmente. Per tali violazioni, però, la quantificazione della sanzione non potrà essere superiore alla pena edittale prevista per l’originario reato e su tale importo sarà applicata la riduzione a un terzo di cui all’art.16, L. n.689/81 (senza quindi l’eventuale ragguaglio alla soglia di € 5.000,00).
Se l’utilizzazione illecita si colloca a cavallo del 5 febbraio 2016, invece, sarà applicabile solo il nuovo regime sanzionatorio amministrativo.
Quanto ai procedimenti penali pendenti, la Direzione del Lavoro avrà 90 giorni per la notifica del verbale, decorrenti dalla ricezione del fascicolo dall’autorità giudiziaria.