12 Maggio 2016

L’analisi della Fondazione Studi su detassazione premi di risultato

di Luca Caratti

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In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale sottoscritto il 25 marzo 2016 (secondo le previsioni del Legislatore avrebbe dovuto esser pubblicato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, ma si sa che non sono termini perentori…) la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.8/16, interviene per analizzare la norma che ripristina la detassazione dei premi di risultato. Come è noto, la L. n.208/15 introduce, strutturalmente, la disposizione secondo la quale possono essere soggetti a un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo di Irpef, e nel limite di € 2.000,00 o € 2.500,00, i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa. La circolare, dopo aver ricordato che il campo di applicazione è limitato ai datori di lavoro privati e beneficiari sono i lavoratori subordinati che non hanno percepito redditi da lavoro dipendente superiori a € 50.000,00 nell’anno precedente, evidenzia alcune specificità del decreto. In particolare, viene ribadito come l’erogazione delle somme debba avvenire in esecuzione della contrattazione collettiva di secondo livello, la quale deve disciplinare gli oggettivi parametri di misurazione del risultato programmato nel medesimo contratto. È importante sottolineare come, ai fini che qui interessano, la prova della misurabilità, ad esempio, dell’aumento della produzione, sia in capo al datore di lavoro. Contratti che dovranno essere sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla loro rappresentanza sindacale unitaria. Viene evidenziato come sia sufficiente raggiungere l’accordo anche con una sola associazione sindacale qualora l’azienda sia sprovvista di Rsa o Rsu. Per procedere all’applicazione della misura agevolativa occorrerà quindi prima sottoscrivere il contratto con l’agente negoziale prescelto e poi depositarlo entro i 30 giorni dalla firma. Il decreto in corso di emanazione specifica, inequivocabilmente, che sarà possibile operare la detassazione per tutte le somme erogate a decorrere dal 1° gennaio 2016, ancorché in attuazione di contratti sottoscritti anche in anni precedenti, purché rispondano ai requisiti della norma. Come in passato – la detassazione è conosciuta sin dal 2008 – il sostituto d’imposta sarà tenuto ad applicare il beneficio automaticamente, salva opzione contraria del sostituito d’imposta qualora il lavoratore sia stato proprio dipendente per tutto l’anno 2015, mentre dovrà attendere la richiesta del contribuente in caso di assunzione in corso d’anno precedente o anno in corso. In ultimo, la circolare evidenzia come il beneficiario delle somme possa sempre optare in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato di ricevere beni, prestazioni e servizi di welfare, come previsto dall’art.51 Tuir. Innovazione degna di nota è che tali servizi possono essere riconosciuti dal datore di lavoro tramite documenti di legittimazione (voucher) riportanti il valore nominale dei beni ceduti e, secondo le previsioni dell’emanando decreto (per la verità la norma non lo dispone, ma probabilmente il timore di uso elusivo ha portato i Ministeri competenti a prevederlo), occorrerà altresì riportare il nominativo del beneficiario. I voucher, infine, non possono essere ceduti a terzi o monetizzati e devono dare diritto a una sola prestazione, bene, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.