8 Settembre 2022

Ambiente di lavoro insalubre: danno morale soggettivo autonomo rispetto al danno biologico

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 giugno 2022, n. 19621, ha stabilito che il danno non patrimoniale, quale danno-conseguenza, va allegato e provato ai fini risarcitori – in quanto non può essere considerato in re ipsa – ma ciò può avvenire anche mediante presunzioni; poiché il danno morale costituisce un patema d’animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall’altra, come per tutti i moti d’animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.

Nella specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che ha escluso che il danno morale soggettivo possa essere riconosciuto sulla base della sola prova della prestazione lavorativa in ambiente inquinato e ha ritenuto che il lavoratore sottoposto quotidianamente al pericolo della propria incolumità subisce un’offesa della personalità morale autonoma rispetto al danno biologico, che è indennizzabile come posta di danno a sé, indipendentemente dalla sussistenza del danno biologico).

 

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