Bonus psicologo: istruzioni operative e modalità di presentazione della domanda
di RedazioneL’Inps, con circolare n. 83 del 19 luglio 2022, ha offerto indicazioni operative per individuare i destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del c.d. bonus psicologo 2022, previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022.
L’Inps, con messaggio n. 2905 del 21 luglio 2022, ha comunicato che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (articolo 5, comma 1, D.M. 31 maggio 2022).
Possono accedere al beneficio i cittadini residenti in Italia, in possesso di un Isee in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro. La richiesta può essere inoltrata tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, raggiungibile tramite l’home page del sito Inps, al percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, unicamente in via telematica, attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, tramite Spid di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o tramite Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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