Start-up innovative: ammesso l’affitto d’azienda
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n.155183 del 3 settembre, ha precisato che è ammissibile creare una start-up innovativa il cui core business derivi dall’affitto dell’azienda.
L’art.25, co.2, lett.g), D.L. n.179/12, esclude infatti dalla possibilità di iscriversi come start-up le aziende costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d’azienda, per evitare che si creino start-up innovative frutto di spin-off di precedenti esperienze consolidate, che non avrebbero i requisiti di fondo che il Legislatore lega alla figura della start-up stessa, ma non menziona la fattispecie dell’affitto dell’azienda o di un suo ramo.