23 Settembre 2015

Voucher baby sitting: riproporzionamento per cessazione/modifica del rapporto

L’Inps, con messaggio n.5805 del 18 settembre, ha offerto chiarimenti in merito al riproporzionamento dei voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi per l’infanzia nei casi di cessazione o modifica dei rapporti lavorativi delle madri beneficiarie, relativamente agli aspetti innovati dal decreto ministeriale 28 ottobre 2014.

In caso di cessazione o modificazione del rapporto lavorativo, il termine iniziale dell’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale coincide con la data di presentazione della domanda, mentre il termine finale coincide con il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato, ovvero con il giorno di modifica del rapporto lavorativo.

In caso di modifica del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, ai fini dell’individuazione del periodo teorico di beneficio concedibile, il termine iniziale del periodo dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda, mentre il termine da prendere a riferimento per il riproporzionamento del beneficio è il giorno di modificazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. In tal modo, è possibile individuare, nell’ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti debbano essere erogati pienamente e quanti, invece, debbano essere riconosciuti in maniera riproporzionata in funzione della modifica del rapporto lavorativo.