Bonus edilizi: chiarimenti sull’indicazione del Ccnl edile applicato per accedere ai benefici
di RedazioneL’Agenzia delle entrate, con circolare n. 19/E/2022, ha offerto la propria lettura delle modifiche al Superbonus e agli altri bonus edilizi, delle misure antifrode e delle modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, soffermandosi anche sull’obbligo, vigente dal 27 maggio 2022, di indicare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51, D.Lgs. 81/2015, nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture per avere accesso ai benefici fiscali, come previsto dall’articolo 1, comma 43-bis, L. 234/2021.
L’articolo 23-bis del Decreto Ucraina ha modificato l’articolo 1, comma 43-bis, L. 234/2021, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere intese in senso ampio e non soltanto ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai lavori edili; tale modifica normativa ha, quindi, ampliato la portata applicativa del comma 43-bis, in quanto l’adempimento ivi previsto interessa un maggior numero di interventi, atteso che il limite dimensionale deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili.
Pertanto, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili di cui all’allegato X, D.Lgs. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, come sopra definiti.
Allo stato, secondo l’Agenzia, sono in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Cnel:
- F012 – Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (tale Ccnl ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
- F015 – Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini sottoscritto da Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
- F018 – Ccnl per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a Confapi Aniem (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) sottoscritto da Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.
L’Agenzia delle entrate precisa che è comunque onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi o verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti. Ciò vale anche se il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor o se i lavori edili siano oggetto di subappalto: in tali casi, devono essere indicati i contratti collettivi applicati dalle imprese cui sono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.
I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono solo quelli che, per l’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti, restando invece esclusi gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere poi riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori: l’Agenzia delle entrate precisa, però, che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, anche se obbligatoria, non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
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