Richiesta di part-time del dipendente P.A.: legittimo il rifiuto
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 luglio 2015, n.14959, ha stabilito che non si può invocare la violazione e falsa applicazione della direttiva quadro CE 97/1981 del 15 dicembre 1997, attuata dal D.Lgs. n.61/00, poi modificato dal D.Lgs. n.100/01, contro il diniego della trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente della Pubblica Amministrazione da tempo pieno a parziale.
E invero, la violazione e la falsa applicazione della norma comunitaria, dotata di efficacia diretta nell’ordinamento nazionale, rientra appieno nei poteri di valutazione riconosciuti al giudice di legittimità. La stessa direttiva, al quattordicesimo considerando, stabilisce un vincolo per gli Stati membri, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dirigente scolastico basato sul non accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale.