Jobs Act: le sanzioni per lavoro nero dopo il decreto Semplificazioni
Il D.Lgs. n.151/15, all’art.22, è intervenuto in materia di sanzioni per lavoro nero.
La sanzione amministrativa pecuniaria connessa con l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ad esclusione del lavoro domestico, è stata così rimodulata, eliminando la maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro effettivo e legandola a fasce di giornate di lavoro:
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da € 1.500,00 a € 9.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato sino a 30 giornate di effettivo lavoro;
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da € 3.000,00 a € 18.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
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da € 6.000,00 a € 36.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per oltre 60 giorni di effettivo lavoro;
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le sanzioni sono aumentate del 20% se siano impiegati lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa.
Non si applica più l’aumento del 30% dell’importo delle sanzioni per lavoro nero.
Nel nuovo co.3 non è presente la previsione contenuta nell’ultimo periodo del vecchio testo, che statuiva che l’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare fosse aumentato del 50%.
La violazione è ora diffidabile, fatti salvi i casi di impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa.
La diffida prevede, per i lavoratori irregolari ancora in forza e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50%, o con contratto a tempo pieno e determinato di non meno di 3 mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi. In tale ipotesi, la prova dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, è fornita entro 120 giorni dalla notifica del verbale.