Richiesta di certificato penale del casellario giudiziale nel cambio appalto
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.22 del 24 settembre, ha chiarito la corretta interpretazione dell’art.2, D.Lgs. n.39/14, nei casi di cambio appalto.
In particolare il decreto citato, di attuazione della direttiva europea 2011/93/UE, prescrive l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, per verificare l’esistenza di condanne per reati di cui agli artt.600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies codice penale, legati a pornografia minorile, abuso e sfruttamento sessuale dei minori, nei casi di cambio appalto.
Considerato che nell’ambito del suddetto passaggio il personale in questione risulta impegnato nella medesima attività, spesso senza soluzione di continuità, il Dicastero ritiene che, per il personale avente un contatto diretto e regolare con minori, il datore di lavoro/impresa subentrante non sia tenuto ad alcun adempimento ulteriore, qualora abbia acquisito la documentazione di cui all’art.2, D.Lgs. n.39/14 già in possesso del precedente datore di lavoro/appaltatore.