30 Settembre 2015

Decreto Semplificazioni: incentivi all’assunzione di lavoratori disabili

Il D.Lgs. n.151/15, all’art.10, ha previsto, dall’anno 2016, nuovi incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili.

In precedenza le Regioni e le Province autonome potevano concedere un contributo all’assunzione.

A partire dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016, nel rispetto dell’art.33 del Regolamento CE 651/2014, ai datori di lavoro sarà concesso, a domanda, un incentivo per un periodo di 36 mesi:

  • del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 3^ categoria delle tabelle annesse al d.P.R. n.915/78;

  • del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato, con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4^ alla 6^ categoria delle tabelle annesse al d.P.R. n.915/78.

L’incentivo sarà anche concesso, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o a termine, ma per non meno di 12 mesi, per tutta la durata del contratto.

L’incentivo sarà corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili e sarà riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui sia seguita la stipula del contratto.

La domanda si deve trasmettere mediante apposita procedura telematica all’Inps che, entro 5 giorni, confermerà la disponibilità delle risorse e le stanzierà a favore del richiedente che dovrà, entro 7 giorni, stipulare il contratto di lavoro e comunicarlo all’Inps nei successivi 7 giorni, pena la perdita delle risorse stanziate.

L’incentivo sarà fruibile anche dai datori di lavoro privati che, pur non essendovi tenuti, assumano lavoratori disabili e ne facciano domanda.

Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, ai fini dell’incentivo, non saranno più ripartite fra Regioni e Province autonome, visto che l’agevolazione sarà gestita centralmente.

Il 5% delle risorse potrà finanziare sperimentazioni di inclusione lavorativa dei disabili da parte del Ministero del Lavoro; le risorse sono attribuite tramite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposite linee guida.

Con decreto, che sarà annualmente aggiornato, sarà definito l’ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, da trasferirsi all’Inps dal 2016 per l’erogazione dell’incentivo, nonché l’ammontare delle risorse attribuite al Ministero del Lavoro per le finalità prima enunciate.