5 Ottobre 2015

Danno da superlavoro: onere della prova a carico del prestatore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 settembre 2015, n.17438, ha stabilito che nell’ambito dell’azione di responsabilità avente natura contrattuale incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, sì che non possa essere a lui addebitabile l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza previsto dalla norma: ne consegue che non possa essere riconosciuto il risarcimento del danno da superlavoro laddove è la condotta del lavoratore a interrompere il nesso causale tra fatto causativo e danno nel momento in cui per una sua esclusiva scelta di ordine morale si fa carico di oneri e responsabilità che spettano ad altri.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto interrotto in nesso causale necessario a configurare la responsabilità del datore ex art.2087 cod.civ..