Contratto di solidarietà: causali di intervento e durata
Il D.Lgs. n.148/15 ridefinisce le causali di intervento (art.21) e di durata (art.22) del contratto di solidarietà.
Il contratto di solidarietà è stipulato dall’impresa attraverso accordi collettivi aziendali ai sensi dell’art.51, D.Lgs. n.81/15,che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego; in tale accordo devono essere specificate le modalità attraverso le quali l’impresa può modificare in aumento l’orario ridotto in caso di temporanee esigenze di maggior lavoro che comporta di conseguenza una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
La riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo in cui è in essere il contratto di solidarietà.
Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà.
Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
La durata massima del CdS è di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
È previsto eccezionalmente solo per tale causale una durata fino a 36 mesi, anche non continuativi, nel quinquennio mobile; il co.5, art.22, stabilisce, con l’esclusione delle imprese del settore edile e affini, che la durata dei trattamenti straordinari d’integrazione salariale concessi a seguito di un contratto di solidarietà entro il limite di 24 mesi, venga computata nella misura della metà.