Nuova maxisanzione per lavoro nero: i chiarimenti del Ministero
Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n.16494 del 7 ottobre, ha offerto chiarimenti in merito al regime intertemporale relativo alla c.d. maxisanzione per lavoro nero, così come innovata dal D.Lgs. n.151/15, art.22.
La nuova disciplina trova applicazione in relazione agli illeciti commessi a far data dal 24 settembre, giorno di entrata in vigore del c.d. decreto Semplificazioni. Di conseguenza, per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre si applica il previgente regime, compresa la c.d. maxisanzione affievolita, e non si applica la procedura di diffida introdotta dall’art.22, D.Lgs. n.151/15.
Viceversa, per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo il 24 settembre trova applicazione all’intero periodo di accertamento la nuova disciplina, compresa la nuova procedura di diffida.
Il Ministero ricorda infine che per tali fattispecie non troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art.19, co.2 e 3, D.Lgs. n.276/03, relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.