D.Lgs. n.149/15: la rappresentanza in giudizio del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n.16576 del 7 ottobre, ha offerto chiarimenti relativamente agli effetti dell’art.9, D.Lgs. n.149/15 (c.d. decreto Semplificazioni), che regola la rappresentanza in giudizio dell’Ispettorato del Ministero del Lavoro.
Il Ministero chiarisce che, pur essendo il decreto in vigore dal 24 settembre, vi sono disposizioni subordinate all’adozione di specifici decreti attuativi: pertanto l’art.9, D.Lgs. n.149/15, non può allo stato attuale dispiegare alcun effetto, riferendosi a un soggetto che ancora non opera effettivamente. Eventuali contenziosi, infatti, non potranno che essere instaurati nei confronti delle articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro che hanno adottato gli atti impugnati e che continueranno ad operare sino alla loro soppressione, decorrente dalla data indicata nei decreti attuativi da emanarsi.
Nelle more della piena operatività dell’Ispettorato, quindi, l’attività del contenzioso resta regolata dal combinato disposto dell’art.6, D.Lgs. n.150/11, e dell’art.22, L. n.689/81, che limita la competenza delle strutture ministeriali alla rappresentanza nel primo grado di giudizio.
La difesa nei gradi di giudizio successivi continuerà, pertanto, ad essere curata esclusivamente dall’Avvocatura dello Stato, anche, evidentemente, in relazione alla promozione dell’impugnativa avverso le sentenze di soccombenza di primo grado rese nei confronti del Ministero del Lavoro.