Riduzioni contributive contratti di solidarietà: le istruzioni del Ministero
Il Ministero del Lavoro con circolare n.25 del 12 ottobre ha offerto istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà di tipo A stipulati ai sensi del D.L. n.726/84.
Il Ministero indica i criteri e le modalità di inoltro dell’istanza di decontribuzione, alla luce di quanto disposto dalla L. n.78/14 e dal D.I. n.17981/15.
Sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 15 settembre 2015, data di pubblicazione del D.I. n.17981/15, avessero in corso o abbiano stipulato successivamente contratti di solidarietà e che abbiano individuato strumenti per migliorare la produttività di entità pari allo sgravio contributivo spettante o un piano di investimenti per superare le inefficienze gestionali o produttive.
La circolare chiarisce che la riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati da una riduzione dell’orario in misura superiore al 20%. La domanda avrà ad oggetto l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo, ma la concessione dello sgravio sarà concessa per un massimo di 12 mesi in relazione a ciascun esercizio finanziario, a partire dall’anno 2016, e comunque non potrà superare il limite massimo di 24 mesi per unità produttiva aziendale.
L’istanza di accesso alla decontribuzione, da inoltrare all’Inps, all’Inpgi (se il datore è iscritto a tale gestione) e alla DTL, deve essere presentata in bollo e dovrà contenere il codice pratica dell’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà e la documentazione attestante gli strumenti finalizzati a migliorare la produttività o il piano di investimenti.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà e, per i contratti già in essere, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in oggetto.
Una volta acquisita la comunicazione da Inps (e Inpgi) della quantificazione dell’onere contributivo, entro 120 giorni la Direzione generale degli ammortizzatori sociali adotterà il provvedimento di diniego o di concessione dell’incentivo per massimo 12 mesi.
Il Ministero precisa infine che l’efficacia del D.I. n.17981/15 e della circolare n.25/15 sono subordinate alla disponibilità di bilancio a far data dall’esercizio finanziario 2016 e alle risorse stanziate. Pertanto le istanze presentate negli anni 2014-2015 che non abbiano ottenuto riscontro positivo per esaurimento dei fondi perderanno definitivamente validità.