29 Marzo 2022

Trasferimento azienda illegittimo: dalle somme dovute al lavoratore ceduto non è detraibile l’aliunde perceptum

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5413, ha stabilito che, qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di ramo d’azienda dichiarato illegittimo e abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente – come nella fattispecie – la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto; e ciò perché, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme a esso spettanti, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento. Per la qual cosa, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento, poiché, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio.

Nel caso di specie la Suprema Corte, confermando in ciò la decisione della Corte d’Appello, ha escluso che dalle somme dovute dal cedente al lavoratore a titolo di retribuzione in virtù della ricostituzione ex tunc del vincolo lavorativo potesse detrarsi quanto corrisposto al lavoratore medesimo dal cessionario, anche a titolo di transazione.

 

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