Interposizione illecita di manodopera: corresponsione delle retribuzioni se non è possibile ripristinare il rapporto
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2020/02/giustizia11.jpg)
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza del 15 febbraio 2022, n. 4990, ha stabilito che la declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell’ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell’offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli articoli 3, 36 e 41, Costituzione.
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