23 Marzo 2022

Crisi in Ucraina: in G.U. il D.L. di contrasto agli effetti economici e umanitari

di Redazione

È stato pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2022 il D.L. 21 del 21 marzo 2022, che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina; in particolare:

  • è previsto un bonus carburante, pertanto l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito;
  • per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico. Inoltre, è prevista un’agevolazione contributiva (esonero totale) per acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi. L’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento;
  • per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato I al decreto, che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022;
  • per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato A al decreto, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2, D.Lgs. 148/2015.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Disposizioni generali per il trattamento di integrazione salariale casse ordinarie e fondi di solidarietà bilaterali