Esonero contributivo triennale: ulteriori chiarimenti
L’Inps, con circolare n.178 del 3 novembre, ha offerto ulteriori chiarimenti relativamente all’esonero contributivo triennale per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, disoccupato da almeno 6 mesi, effettuate nel 2015, relativamente ai datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, ai giornalisti assicurati all’Inpgi e alla fruizione del beneficio per i datori di lavoro privati. Riguardo a quest’ultimo aspetto, in particolare, si forniscono precisazioni rispetto a quanto già previsto con circolare n.17/15, in relazione a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:
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l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo;
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nei rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;
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non si ha diritto alla fruizione dell’esonero se il precedente rapporto di lavoro, intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione, sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
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l’incentivo non spetta per i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato che, nei casi di cambi appalto di servizi, transitino dal cedente al subentrante;
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in caso di cessione del contratto a tempo indeterminato, con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
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la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente;
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lo svolgimento, nei sei mesi precedenti all’assunzione, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (lavoro autonomo, collaborazione a progetto, lavoro a termine) non impedisce l’accesso all’incentivo;
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il lavoratore che nel trimestre 1.10.2014-31.12.2014 abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro – o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato – potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto alla fruizione dell’esonero triennale;
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il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume o con una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata.
In merito alla durata dello sgravio, viene precisato che in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Viene infine ribadito che l’esonero contributivo triennale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.