Fondo vittime amianto esteso ai malati di mesotelioma non professionale
L’Inail, con circolare n.76 del 6 novembre, offre le prime istruzioni per l’erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale, come previsto in via sperimentale per gli anni 2015-2016-2017 dalla L. n.190/14.
Ai soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nel periodo 2015-2017 risultino affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale, l’Inail eroga infatti la prestazione assistenziale di importo fisso pari a € 5.600,00, da corrispondersi una tantum, su istanza dell’interessato, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto.
Poiché il diritto in questione può essere esercitato dal soggetto avente diritto a far data dal 1° gennaio 2015, nell’ipotesi di decesso del malato avvenuto successivamente a tale data, la prestazione può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell’ipotesi in cui il de cuius abbia presentato istanza prima della morte.
L’Istituto precisa che la prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dal medesimo Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale.
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede territoriale o compartimentale Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata A/R, apposita istanza (Mod. 190, allegato alla circolare), corredata dal certificato medico in originale, che attesti che il soggetto è affetto da mesotelioma e indichi la data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.
Una successiva nota operativa indicherà le modalità di erogazione della prestazione una tantum.