Personale enti locali: lavoro festivo e danno da usura
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 29 dicembre 2021, n. 41889, ha ritenuto che la speciale disciplina dettata dall’articolo 22, Ccnl per il personale del comparto enti locali, compensa interamente il disagio che deriva dall’articolazione dell’orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale; di conseguenza, l’applicazione dell’articolo 24 dello stesso contratto, che riguarda l’attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un’eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, cioè qualora, in via eccezionale, al lavoratore sia richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato.
Nella specie, la Suprema Corte ha escluso, in assenza di ogni allegazione e prova del danno, il risarcimento del danno da usura psico-fisica ai lavoratori comunali per aver lavorato continuativamente anche il settimo giorno consecutivo, posto che era stato accertato il fatto che ai ricorrenti fosse stata data, da parte del Comune, la maggiorazione prevista dall’articolo 22, Ccnl.
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