20 Gennaio 2022

Contratto a termine e ruolo della contrattazione collettiva: il rinnovo Metalmeccanica artigianato

di Luca Vannoni

Venute meno le norme emergenziali Covid-19, che, oltre ad aver derogato all’obbligo di causali (e al limite delle 4 proroghe), consentivano fino al 31 dicembre 2021 di sottoscrivere contratti a termine pur in presenza di sospensioni legate all’intervento di ammortizzatori sociali, il contratto a termine sta trovando importanti regolamentazioni nei rinnovi che si stanno realizzando tra fine 2021 e inizio 2022, sfruttando vecchie e nuove deleghe di intervento riservate alla contrattazione collettiva.

Ricordiamo, infatti, che l’articolo 41-bis, D.L. 71/2021, in modifica dell’articolo 19, D.Lgs. 81/2015, ha riconosciuto alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare le causali di utilizzo del contratto a termine, ove necessarie; esse, infatti, non solo sono servono per i contratti superiori a 12 mesi, ma anche nelle seguenti ipotesi:

  • proroga del contratto quando si superano i 12 mesi (articolo 21, comma 01, D.Lgs. 81/2015);
  • rinnovo del contratto a termine, sempre (articolo 21, comma 01, D.Lgs. 81/2015);
  • ulteriore contratto a tempo determinato, raggiunta la soglia dei 24 mesi, stipulato presso l’ITL e di durata massima di 12 mesi (articolo 19, comma 3, D.Lgs. 81/2015).

La novella normativa impatta ovviamente su ognuno dei profili sopra individuati, in quanto il rinvio contenuto nell’articolo 21, comma 01 (di fatto, il contratto ulteriore presso l’ITL rientra comunque nella disciplina dell’obbligo di causale, essendo qualificabile come rinnovo), rimanda direttamente all’articolo 19, comma 1.

L’intervento della contrattazione collettiva sulle causali, per la sua validità, deve rispondere a 2 requisiti:

  1. i contratti collettivi richiamati sono quelli previsti dall’articolo 51, D.Lgs. 81/2015 (“contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”);
  2. i contratti collettivi devono individuare “specifiche esigenze”, in base alle quali è possibile apporre, ove necessario, un termine al contratto.

Come anticipato in premessa, la novella normativa e la fine delle deroghe emergenziali hanno sicuramente portato le parti sociali, nella fase attuale, a una regolamentazione più flessibile e meno irta di ostacoli rispetto al quadro normativo.

Merita attenzione, in particolare, il rinnovo del Ccnl Metalmeccanica artigianato.

Innanzitutto, la durata massima prevista del contratto a termine (come singolo contratto e per sommatoria) viene portata a 36 mesi rispetto ai 24 mesi “legali”: su questo passaggio è opportuno prestare attenzione, in quando la possibilità di intervento per la contrattazione collettiva in materia di durata del contratto a termine è prevista dall’articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015, che regolamenta il limite di durata per sommatoria, ma non dal comma 1, sul singolo contratto (in quel comma la contrattazione e richiamata solo per le causali): pertanto, prudenzialmente – e tenuto conto che i vincoli a termine di durata superiore a 12 mesi sono, tutto sommato, rari, vista anche la difficoltà di recessi anticipati – si consiglia di non sottoscrivere singoli contratti con durata originaria superiore a 24 mesi.

Viceversa, il limite individuato di 36 mesi potrà essere utilizzato nella sommatoria (articolo 19, comma 2).

Una seconda attenzione è legata al meccanismo di verifica della sommatoria: il rinnovo Metalmeccanica artigianato include nel medesimo contatore i contratti sottoscritti per “mansioni equivalenti”, mentre la norma parla di “mansioni di pari livello e categoria  legale”.

Sicuramente interessante anche l’intervento sulle causali, sfruttando la più recente delle deleghe.

Oltre alle ipotesi di legge, sono state aggiunte le seguenti causali:

  • punte di più intensa attività derivanti da richieste del mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  •  esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

 

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