19 Gennaio 2022

Le novità pensionistiche della Legge di Bilancio 2022

di Antonello Orlando

La legge di Bilancio 2022 non ha apportato modifiche sostanziali al nostro panorama pensionistico, ma ha, tuttavia, prorogato alcune sperimentazioni già consolidate (APE Sociale e Opzione donna) nonché inserito ulteriori formule di accesso a pensione (Quota 102) fortemente circoscritte a platee contenute di lavoratori. Di ciascuna novità viene proposta una sintesi unitamente alla prassi finora apparsa e applicabile per analogia con le forme pensionistiche sopravvissute dopo il 2021. Il contributo analizza, così, tutte le misure pensionistiche contenute nella L. 234/2021, spaziando fino alla riforma della gestione di previdenza obbligatoria dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato, fino a indagare le forme di prepensionamento prorogate e introdotte per il 2022, con particolare riferimento al contratto di espansione.

 

Quota 102

A partire dal 2022, in sostituzione di Quota 100, misura che ha esaurito il proprio periodo di sperimentazione con la fine del 2021, la l. 234/2021 ha introdotto la c.d. Quota 102.

A ogni buon conto, rimane impregiudicata la possibilità di accedere a pensione in Quota 100 anche successivamente al 31 dicembre 2021 per coloro che avessero raggiunto i requisiti richiesti (38 anni di contributi e 64 anni di età) entro tale data.

Il nuovo accesso pensionistico avrà una vita ancora più breve del suo predecessore, dal momento che il Legislatore ha previsto un periodo di sperimentazione limitato al solo 2022, andando a modificare direttamente l’articolo 14, D.L. 4/2019 (c.d. Decreto Welfare), con il quale era stata introdotta Quota 100, così da attuare un ritorno graduale alle regole di accesso alla pensione previste dalla Riforma Fornero. Pertanto, le parti del Decreto welfare non modificate direttamente dall’intervento dell’articolo 1, commi 87 e 88, L. 234/2021, rimangono valide disposizioni di legge e indicazioni operative così come emanate nei riguardi di Quota 100.

I lavoratori autonomi e subordinati del settore pubblico e privato che, nel 2022, raggiungano almeno 64 anni di età e almeno 38 anni di anzianità contributiva potranno richiedere la pensione anticipata in Quota 102 e, a condizione che i requisiti vengano maturati entro la fine del 2022, l’accesso sarà consentito anche successivamente al 31 dicembre prossimo. L’accesso alla pensione in Quota 102 rimane legato alla necessità di cessare ogni rapporto di lavoro subordinato. In merito ai 38 anni di contributi per poter accedere a Quota 102, ai sensi dell’articolo 22, L. 153/1969, almeno 35 anni devono essere di contributi “effettivi”, a esclusione di periodi di contribuzione figurativa accreditati per malattia, disoccupazione o equiparati.

Inoltre, per poter raggiungere l’anzianità contributiva richiesta, pari ad almeno 38 anni di contributi, è riconosciuta la possibilità di ricorrere al cumulo contributivo come definito dall’articolo 1, comma 243 ss., L. 228/2012, e dagli articoli 20 e 21, L. 613/1966. In tal modo si potranno far valere periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente, maturati presso l’Ago e le gestioni previdenziali alternative gestite dall’Inps.

Analogamente a quanto previsto per Quota 100 con il messaggio Inps n. 1551/2019, anche per Quota 102 non è ammesso il cumulo di contributi versati in casse libero professionali e, dunque, laddove fosse presente tale contribuzione, si dovrà ricorrere alla ricongiunzione onerosa ai sensi della L. 45/1990.

In merito a eventuali periodi contributivi maturati all’estero, poi, se non cronologicamente sovrapposti questi potranno essere valorizzati se maturati in Paesi appartenenti all’UE o nei quali, comunque, si applichino i regolamenti UE in materia di sicurezza sociale oppure in Stati extra-UE che abbiano sottoscritto con l’Italia una convenzione bilaterale di sicurezza sociale con la quale venga regolata la totalizzazione internazionale.

La pensione in Quota 102 decorre, analogamente a quanto avveniva per Quota 100, dopo la chiusura di una finestra mobile che si apre alla maturazione di entrambi i requisiti.

Per i lavoratori autonomi e subordinati del settore privato la finestra ha durata trimestrale e viene riconosciuta la possibilità di differire la decorrenza rispetto alla prima utile, tenendo conto che il reddito da lavoro riferito all’attività svolta prima della decorrenza e percepito entro la medesima data non è rilevante per l’incumulabilità reddituale. La legge prevede una finestra semestrale per i dipendenti delle P.A., con decorrenza della prestazione dal giorno immediatamente successivo al termine del semestre dalla maturazione delle condizioni di accesso. Per il personale del comparto scuola e Afam la decorrenza della pensione resta fissata dall’anno scolastico successivo alla domanda di collocamento a riposo. La norma dispone anche che i soggetti del comparto che dovessero maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potranno presentare domanda di pensionamento in Quota 102 entro il 28 febbraio 2022. Così come per Quota 100, anche nel caso di Quota 102 non vi è un ricalcolo penalizzante del trattamento pensionistico, come nel caso di Opzione donna, che costringe a un ricalcolo integralmente contributivo della pensione.

Infatti, l’importo della pensione in Quota 102 viene definito sulla base delle regole di calcolo della pensione proprie del soggetto richiedente, dunque con applicazione del sistema retributivo, del contributivo o del misto, a seconda della contribuzione maturata al 31 dicembre 1995.

Non sono, altresì, previste penalizzazioni specifiche.

Laddove la pensione venga erogata in cumulo tra diverse Gestioni, queste erogheranno la quota a proprio carico secondo le proprie regole e in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

Anche la pensione anticipata in Quota 102, come la precedente Quota 100, risulta incumulabile con redditi da lavoro autonomo o subordinato, anche esteri, relativi ad attività successive alla decorrenza della pensione e fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2024 incluso). L’unica tipologia di reddito cumulabile con la pensione in Quota 102 è rappresentata dai redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui. Per il superamento di quest’ultimo importo devono essere tenuti in considerazione i redditi annui, compresi quelli prodotti nei mesi antecedenti alla decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia (circolare Inps n. 117/2019). Nell’anno di percezione di redditi da lavoro autonomo o subordinato o di superamento del limite di cumulabilità di 5.000 euro per redditi da lavoro occasionale, il pagamento della pensione in Quota 102 viene sospeso e i ratei eventualmente posti in pagamento vengono recuperati dall’ente erogatore. I titolari di pensione Quota 102, in attesa della prassi Inps sul tema, dovranno comunque compilare e inviare le comunicazioni sulla falsariga di quanto specificato dal messaggio n. 54/2020 (modelli AP 139 e 140). Il 10 gennaio scorso, l’Inps ha diramato il messaggio n. 97/2022, che contiene le istruzioni per presentare la domanda sul portale web dell’Istituto.

Quota 102 non risulta compatibile con altri trattamenti temporanei di sostegno al reddito.

Ad esempio, i beneficiari di indennità NASpI o di altre prestazioni analoghe che, durante la fruizione, raggiungano i requisiti e richiedano autonomamente la pensione anticipata in Quota 102, decadranno dalla prestazione di cui stavano beneficiando dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di pensione. Al contrario, nel periodo di finestra privo di pensione il diritto alla fruizione delle indennità di disoccupazione permane, come chiarito dalla circolare Inps n. 88/2019 per Quota 100, analogamente a quanto accade per la pensione anticipata.

Per poter accompagnare i lavoratori al raggiungimento dei requisiti per accedere a Quota 102 rimane ferma la facoltà di ricorrere agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali (come quello del credito e delle assicurazioni) nell’ambito di accordi di incentivazione all’esodo siglati con le OO.SS., che prevedano l’obbligo per il datore di lavoro di assumere un determinato numero di lavoratori in sostituzione degli esodati e che nel triennio 2019-2021 per Quota 100 avevano registrato adesioni in realtà molto limitate.

 

Opzione donna

L’articolo 1, comma 94, L. 234/2021, ha prorogato i termini per accedere a Opzione donna. Nello specifico, è stata riconosciuta la possibilità di accedere a questa pensione anticipata sperimentale riservata alle lavoratrici, laddove i requisiti richiesti vengano maturati entro la fine del 2021. I requisiti, come da ultimo modificati dal D.L. 4/2019, sono rimasti pari ad almeno 58 anni di età per le dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome e 35 anni di contributi, superando la bozza iniziale della manovra, che prevedeva un requisito di 60 e 61 anni di età, rispettivamente per dipendenti e autonome.

Anche nel caso di Opzione donna, la maturazione dei requisiti non permette un accesso immediato a pensione, dal momento che deve prima trascorrere una finestra mobile senza assegno, la cui durata è pari a 12 mesi per le lavoratrici subordinate e 18 mesi per artigiane e commercianti, in cui è possibile anche proseguire l’attività lavorativa.

Per il personale delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) si applica la disciplina di accesso a pensione ex articolo 59, comma 9, L. 449/1997, con accessi a partire dal 1° settembre o dal 1° novembre.

La domanda di pensione andrà inoltrata entro il 28 febbraio 2022.

Come per gli altri accessi a pensione, anche per Opzione donna l’accesso potrà essere richiesto anche dopo il 2022, a condizione che i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2021, senza reali termini di decadenza, ma senza corresponsione degli arretrati.

Rimane valida anche nel 2022 la previsione secondo la quale per accedere a Opzione donna sarà necessario convertire l’intero calcolo dell’assegno pensionistico al metodo contributivo, a prescindere dalla reale anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (dunque anche per chi aveva maturato 18 anni di contributi al 1995).

La conseguente penalizzazione varia a seconda degli imponibili susseguitisi nella vita lavorativa e del numero di anni teoricamente afferenti al metodo contributivo, collocandosi statisticamente fra 15 e 40% in meno.

I 35 anni di contributi richiesti devono necessariamente essere “effettivi”, escludendo la contribuzione figurativa della disoccupazione e della malattia non integrata dal datore di lavoro. Inoltre, non è possibile cumulare gratuitamente i contributi maturati in diverse Gestioni, essendo necessario ricorrere al metodo della ricongiunzione onerosa ai sensi della L. 29/1979 o della L. 45/1990 per liberi professionisti. Un’eccezione è prevista per le iscritte al Fondo dei lavoratori dipendenti e contemporaneamente alla Gestione artigiani e commercianti, gestioni cumulabili gratuitamente, ma a condizione di applicare i requisiti anagrafici (59 anni) e la finestra mobile (18 mesi) delle lavoratrici autonome.

In riferimento al riscatto di laurea light (come introdotto dall’articolo 20, comma 6, D.L. 4/2019), questo è accessibile anche per le donne che vogliano accedere a pensione in Opzione donna (circolare Inps n. 54/2021), ma la domanda di riscatto light va posta subito dopo la domanda di pensione (messaggio Inps n. 4560/2021), nonostante numerosi errori registrati dalle sedi Inps nell’ultimo anno sul timing corretto dell’ordine delle domande.

 

APE sociale 2022

La L. 234/2021, all’articolo 1, commi 91-93, ha modificato anche la disciplina dell’APE sociale (introdotto dal 2017 in attuazione dell’articolo 1, comma 179, L. 232/2016), anticipo pensionistico erogato dall’Inps che accompagna il lavoratore dai 63 anni di età alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria, pari a 67 anni fino al 2024 incluso, per effetto del decreto Mef 27 ottobre 2021.

La Legge di Bilancio ha, quindi, previsto la possibilità di maturare i requisiti richiesti fino al 31 dicembre 2022 e ha apportato modifiche alle condizioni per ottenere l’APE in veste di disoccupato, operaio edile e ceramista, ampliando anche le categorie degli addetti ai lavori gravosi, su cui si è riunita per anni una commissione specifica.

Per accedere all’APE sociale i requisiti comuni alle differenti categorie di beneficiari, immutati rispetto al 2021, sono:

  • il compimento dei 63 anni di età;
  • la cessazione dell’attività lavorativa (dopo la decorrenza dell’APE, il reddito annuo da lavoro non deve superare 8.000 euro per i dipendenti o parasubordinati e 4.800 euro per gli autonomi).

I requisiti di contribuzione differiscono, invece, in base alla categoria di appartenenza:

  • 30 anni di contributi per disoccupati di lungo corso, caregivers e invalidi dal 74%;
  • 36 anni per addetti ai lavori gravosi;
  • dal 2022 sono richiesti solo 32 anni per operai edili, come identificati dal Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini, ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.)

Le donne, inoltre, hanno diritto a una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2.

Nel caso in cui il richiedente abbia maturato contribuzione in Gestioni diverse all’interno dell’Inps, i versamenti vengono considerati in modo unitario per il diritto alla prestazione, mentre il calcolo della rata mensile viene effettuato pro quota da ciascuna Gestione, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (articolo 3, D.P.C.M. 88/2017; circolare Inps n. 100/2017). In ogni caso, non concorrono al diritto e alla misura dell’indennità le Gestioni di previdenza che non riconoscono l’APE sociale, come le Casse professionali per iscritti ad Albo; la contribuzione maturata in queste forme di previdenza può essere utilizzata per l’APE sociale solo in caso di ricongiunzione ex L. 45/1990 verso una delle Gestioni amministrate dall’Inps, potendo presentare domanda fino alla definizione della domanda di APE (messaggio Inps n. 1481/2018). Difatti, l’Inps deve tenere conto di tutte le domande di ricongiunzione dell’interessato che siano state accolte e per le quali non siano decorsi i termini per il versamento dell’onere. In alternativa, i titolari di tali posizioni assicurative potranno richiedere dei trattamenti autonomi o, al termine dell’APE sociale, richiedere una pensione di vecchiaia in cumulo, come modificato dalla L. 232/2016 (sul tema si veda la circolare Inps n. 140/2017).

Le categorie beneficiarie dell’APE sociale sono 4 e, in particolare, rappresentate dai disoccupati di lungo termine, dai caregivers, dai lavoratori invalidi dal 74% in su e dai c.d. addetti ai lavori gravosi.

 

Disoccupati di lunga durata

La platea dei disoccupati di lunga durata è individuata in coloro che versano in stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria di rapporto di lavoro (licenziamento individuale per qualsiasi causa/motivo, collettivo, dimissioni per giusta causa, per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 7, L. 604/1966); sono inclusi in tale platea anche i lavoratori con un contratto a termine cessato, se hanno almeno 18 mesi di periodi di lavoro subordinato negli ultimi 3 anni.

La Legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito in base al quale, per la liquidazione dell’APE sociale, l’interessato doveva aver terminato di percepire l’indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi.

Non sarà possibile l’accesso a chi non aveva inviato nei termini la domanda di disoccupazione o a chi l’avesse richiesta sotto forma di incentivo all’autoimprenditorialità. Una volta decorso l’APE, la rioccupazione è ammessa, analogamente a quanto previsto per NASpI, con contratto di lavoro subordinato, di prestazione occasionale o Libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente.

 

Invalidi

L’APE sociale può essere richiesto da chi presenta un’invalidità civile pari o superiore al 74%, se non già titolare di pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984. Nelle Faq dell’estate del 2017 L’Inps aveva specificato, inoltre, che l’APE sociale non può essere concessa al titolare di assegno ordinario, in quanto i 2 trattamenti sono geneticamente incompatibili. Resta fermo che, se il soggetto, prima della scadenza del triennio, non conferma l’assegno o lo stesso viene revocato, lo stesso potrà, in presenza delle condizioni richieste dalla norma, richiedere l’APE sociale fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.

 

Caregivers

Appartiene alla categoria dei caregivers chi assiste da almeno 6 mesi il coniuge o l’unito civilmente o un parente di primo grado, convivente (almeno presso il medesimo numero civico, se non nello stesso appartamento), con handicap riconosciuto in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992). Inoltre, sono inclusi anche coloro che assistono da almeno 6 mesi un familiare entro il secondo grado, convivente, nel caso in cui il coniuge o i genitori del disabile abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Sull’ordine di priorità all’accesso a questa misura da parte di parenti e affini si rimanda alla circolare Inps n. 34/2018, § 3.

 

Addetti ai lavori gravosi

Costituiscono la categoria degli addetti ai lavori gravosi coloro che hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, o per 7 anni negli ultimi 10 anni, un’attività lavorativa particolarmente rischiosa o pesante. L’elenco delle mansioni è stato modificato più volte: da quello allegato alla L. 232/2016, di 11 mansioni, si è registrato un ampliamento di altre 5 lavorazioni a opera della L. 205/2017[1]. Successivamente, a valle dei lavori di un’apposita Commissione presieduta dall’onorevole Damiano, la Legge di Bilancio 2022 ha recepito l’ampliamento dei lavori gravosi, e la possibilità di accedere all’APE sociale viene riconosciuta a 23 nuove categorie di beneficiari, elencate nell’allegato 3 alla L. 234/2021:

  1.  2.6.4. professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  2. 3.2.1. tecnici della salute;
  3. 4.3.1.2 alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  4. 5.3.1.1. professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  5. 5.4.3 operatori della cura estetica;
  6. 5.4.4. professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;
  7. 6 artigiani, operai specializzati agricoltori; ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2);
  8. 7.1.1 conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  9. 7.1.2 operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  10. 7.1.3 conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  11. conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.); 7.1.4 conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  12. 7.1.5 operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  13. 7.1.6 conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  14. 7.1.8.1 conduttori di mulini e impastatrici;
  15. 7.1.8.2 conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  16. 7.2 operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  17. 7.3 operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  18. 7.4 conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  19. 8.1.3 personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  20. 8.1.4 personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  21. 8.1.5.2 portantini e professioni assimilate;
  22. 8.3 professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  23. 8.4 professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

L’importo mensile dell’APE sociale è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all’APE nel limite del tetto massimo di 1.500 euro mensili lordi, non rivalutabili per tutta la durata dell’anticipo pensionistico e corrisposto per 12 e non 13 mensilità; gli “apisti” godranno anche dell’assegno unico universale decorrente dal prossimo marzo. L’APE non è compatibile con la NASpI e con qualsiasi tipologia di pensione diretta. Inoltre, viene assimilata fiscalmente al reddito di lavoro dipendente e dà diritto all’applicazione delle detrazioni e del trattamento integrativo. Si rappresentano in forma di tabella le scadenze per l’accesso ad APE:

Termine richiesta di certificazione Ape Sociale Termine feedback Inps Decorrenza APE Sociale
1ª finestra: 31 marzo 2022

 

2ª finestra: 1° aprile – 15 luglio 2022

 

3ª finestra: 16 luglio – 30 novembre 2022

Risposta entro il 30 giugno 2022

 

Risposta entro il 15 ottobre 2022

 

Risposta entro il 31 dicembre 2022

Mese successivo alla richiesta (in caso di presentazione contestuale di domanda di certificazione e pensione in presenza dei requisiti, dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti a partire dal febbraio 2022)

 

Prima dell’invio della vera e propria domanda di accesso all’APE sociale, anche nel 2022 si dovrà inviare domanda di certificazione delle condizioni per il diritto all’APE sociale. Se tutti i requisiti saranno presenti, l’APE decorrerà dal primo giorno del mese successivo all’invio della domanda di trattamento, a condizione che si verifichi la cessazione dell’attività di lavoro in Italia e all’estero.

Le condizioni per l’APE sociale si devono realizzare al momento della presentazione della domanda di certificazione, a eccezione di requisito anagrafico, anzianità contributiva e periodo di svolgimento dell’attività lavorativa gravosa in via continuativa, che devono, in ogni caso, maturare entro la fine dell’anno di presentazione della domanda.

Chi, al momento della presentazione della domanda di certificazione delle condizioni, è già in possesso di tutti i requisiti, potrà presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale in modo da anticiparne la decorrenza.

 

Contratto di espansione e Fondo prepensionamento PMI

La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta, poi, su 2 ulteriori misure rivolte ai datori di lavoro del settore privato, finalizzate al ricambio generazionale delle imprese.

L’articolo 1, comma 215, L. 234/2021, ha prorogato, mantenendo l’impianto normativo esistente, la sperimentazione del contratto di espansione per il biennio 2022-2023, per i datori di lavoro del settore privato con organico aziendale non inferiore a 50 unità lavorative, soglia raggiungibile sia dalla singola impresa sia complessivamente, con aggregazione stabile con unica finalità produttiva o di servizi.

La soglia dimensionale varrà sia per il prepensionamento quinquennale dell’articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015, sia per la Cigs di massimo 18 mesi dell’articolo 41, comma 7, D.Lgs. 148/2015, che consente sia di superare il limite di 24 mesi nel quinquennio sia di risparmiare il contributo addizionale dovuto ordinariamente sulle ore di lavoro perse. Per consentire una copertura anche delle aziende di più piccole dimensioni, l’articolo 1, commi 89-90, L. 234/2021, ha previsto l’istituzione di un Fondo per favorire l’uscita anticipata dal lavoro di lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto almeno 62 anni. La norma conferisce delega attuativa a un D.I. Mise-Mef-Ministero del lavoro, che dovrà apparire entro 60 giorni (inizio marzo 2022) dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio; solo tale testo concretizzerà i contenuti a oggi assenti nella norma e consistenti nei criteri di accesso al Fondo, nelle modalità di richiesta da parte delle imprese e nelle procedure concrete di erogazione dei contributi a carico dello Stato per il prepensionamento.

 

La riforma dell’Inpgi

La Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, commi 103-118, dispone il graduale assorbimento della gestione assicurativa dei giornalisti inquadrati con contratto di lavoro subordinato (Inpgi 1), di cui l’Inps eredita anche un contingente di personale nel numero massimo di 100 unità, lasciando autonoma la gestione di co.co.co. e autonomi (Inpgi 2). Passerà all’Inps la responsabilità delle posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti.

Dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali svolte dall’Inpgi 1 saranno trasferite all’Inps, che succederà così nei relativi rapporti attivi e passivi dell’ente.

Il passaggio comporta che il regime pensionistico dei giornalisti dipendenti sarà, con applicazione del principio del pro rata, pari a quello degli ordinari iscritti al Fpld Inps; dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di Cig e l’assicurazione infortuni continueranno a essere riconosciuti ai giornalisti con le regole previste dalla normativa già vigente in Inpgi.

Le future pensioni saranno liquidate con calcolo pro quota, in particolare con 2 distinte quote:

  1. a) quote acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni oggi vigenti in Inpgi;
  2. b) quota maturata dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fpld Inps. I lavoratori già assicurati Inpgi 1, che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti pensionistici previsti dalla normativa dell’Inpgi 1, conservano il diritto a conseguire il diritto a pensione secondo tale normativa (clausola di salvaguardia). In materia di entrate contributive e calcolo delle pensioni, il massimale retributivo (ex articolo 2, comma 18, L. 335/1995) non si applica ai giornalisti dipendenti il cui primo accredito contributivo si colloca tra il 1° gennaio 1996 e la fine del 2016, applicandosi, invece, a chi ha il primo contributo post 2016 (calcolo integralmente contributivo).
[1] Sull’evoluzione dell’elenco di tali mansioni si rimanda alla circolare n. 1/2022 della Fondazione studi consulenti del lavoro, pag. 9.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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